IL VOSTRO QUESITO

Il contraente ha un’attività e ha con noi una polizza “globale commercio “ a copertura dei rischi rct, incendio, furto.
Senza inviare disdetta e dopo la scadenza comunica che essendo la sua attività in franchising il vero proprietario delle merci ed attrezzature ha stipulato una polizza a copertura merci e arredamenti e invoca la riduzione della polizza a seguito di diminuzione di rischio (art. 1986).
Per cui vuole rinnovare solo la sezione rc. In pratica da 400,00 euro passerebbe a 90,00. Probabilmente ha contratto con altri la polizza.
Noi gli diciamo che doveva disdire la polizza nei termini di legge e gli chiediamo copia della polizza fatta dal vero proprietario a prova di quanto afferma. Ma lui risponde che la diminuzione del rischio non lo devo provare, ma solo comunicare. Non so se quanto sopra rientri nel disposto della “diminuzione del rischio”.
Noi gli abbiamo chiesto copia polizza, ma risponde nuovamente che deve comunicare e non provare come richiesto da noi.
Il quesito è: queste circostanze rientrano nell’art. della diminuzione del rischio? Se sì, è vero che non lo deve provare?

L’ESPERTO RISPONDE


Il rischio è il prodotto di due fattori: frequenza e magnitudo; nel caso sottoposto l’accensione di una nuova polizza su parte degli enti assicurati non può essere vista come diminuzione di rischio dal momento che non incide né sulla frequenza né sulla magnitudo (la presenza dell’altra polizza va riguardata a termini dell’art. 1910 del c.c. come coassicurazione indiretta) per cui il riferimento all’art. 1896 – Cessazione del rischio non è corretto ed in ogni caso, dal momento che la comunicazione è avvenuta dopo la scadenza della polizza è comunque dovuto il premio per l’intero periodo in corso (il riferimento alla comunicazione della disdetta è inappropriato).
La polizza incendio – nella normale accezione – garantisce con la partita contenuto beni propri del contraente e di terzi, per cui nella fattispecie la polizza in corso operava in nome proprio e per conto della proprietà.
Il fatto che adesso la proprietà abbia stipulato una polizza in proprio non elimina la responsabilità del conduttore che continua rispondere di eventuali incendi e/o furti in termini di rivalsa nel caso in cui nell’accadimento sia rilevato dolo o colpa grave suo e/o delle persone di cui risponde, a meno che non gli venga data manleva totale per la propria colpa grave e per il dolo/colpa grave delle persone di cui risponde.
Per quanto detto non credo siano invocabili sia l’art. 1896 che 1897 (diminuzione del rischio) per i quali, comunque, per la intempestività della comunicazione deve essere corrisposta l’intera annualità già iniziata, trattandosi piuttosto di una variazione della somma assicurata da riguardare a termini degli artt. 1907 e 1908 del c.c. e/o comunque dell’esclusione di partite assicurate che potrà essere attivata a partire dalla scadenza contrattuale.