di Lorenzo Allegrucci

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno stabilito che non è incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti danni punitivi (SSUU sentenza n. 16601/2017).

I giudici aggiungono, più in generale, che il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia su tale materia deve, però, possedere alcune caratteristiche, ovvero, che sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico nazionale. In altri termini il vigente ordinamento italiano, alla responsabilità civile non assegna esclusivamente il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne all’ordinamento sia la funzione di deterrenza che quella sanzionatoria a carico del responsabile civile.

Pertanto «superato l’ostacolo connesso alla natura della condanna risarcitoria, l’esame va portato sui presupposti che questa condanna deve avere per poter essere importata nel nostro ordinamento senza confliggere con i valori che presidiano la materia, valori riconducibili agli artt. 23, 24 e 25 della Costituzione». I giudici proseguono affermando che il principio di legalità richiede che una condanna straniera a risarcimenti punitivi provenga da fonte normativa riconoscibile, ovvero che sia stata adottata su basi normative conformi ai principi di tipicità e prevedibilità.

Pertanto, graverà sulle corti di appello la verifica della «proporzionalità tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest’ultimo e la condotta censurata, per rendere riconoscibile la natura della sanzione/punizione». I giudici concludono affermando che «la proporzionalità del risarcimento, in ogni sua articolazione, è, a prescindere da questo disposto normativo, uno dei cardini della materia della responsabilità civile».
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