IL VOSTRO QUESITO

Vorrei sapere se i danni causati agli enti assicurati a seguito di furto senza che questi vengano sottratti sono compresi nella polizza di cui allego il testo.

L’ESPERTO RISPONDE


Si parla di danni subiti dagli enti assicurati in occasione di “tentato furto”, atteso che essi non sarebbero stati “sottratti”.
A questo punto, ignorando il tenore della denuncia alle autorità, può ipotizzarsi o che essi siano restati danneggiati mentre i ladri cercavano di impossessarsene (es.: sono caduti per terra, rompendosi) o che siano stati oggetto di atti vandalici da da parte di chi tentava di consumare il furto.
La garanzia prestata in polizza prevede: “La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, da un evento improvviso e accidentale qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto alla voce “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”.
Alla pagina 4/22 delle Condizioni di assicurazione è previsto: “Condizioni integrative (sempre operanti) 1. Eventi Sociopolitici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio A parziale deroga di quanto previsto alla voce “Esclusioni” – lettera b) – punto1) del capitolo “Delimitazioni ed esclusini”, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi”.
Al punto 3. delle Garanzie aggiuntive (pag. 7/22 delle CGA) è precisato: “3. Furto e Rapina Premesso che: – per Furto s’intende, l’impossessamento di una cosa altrui, sottratta a chi la detiene, mediante rottura, forzamento o rimozione dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi; – per Rapina s’intende, l’impossessamento di una cosa altrui, sottratta a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia; si conviene che, a parziale deroga di quanto previsto alla Voce “Esclusioni” lettera d), punto 1) del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la compagnia si obbliga a risarcire l’assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto e rapina del contenuto, compresi macchinari all’ aperto con un massimo Indennizzo di 10.000,00 euro per ogni Sinistro.”, mentre nelle polizze furto tradizionali normalmente vengono equiparati al furto i danni subiti dagli enti assicurati in occasione di tale evento, anche se non siano stati per ciò sottratti.
Allo stato attuale tali danni potrebbero rientrare tra gli atti dolosi e allora sarebbero certamente indennizzabili e tra i danni arrecati accidentalmente dai ladri nel tentativo di furto e la polizza non prevede espressamente il tentativo di tale reato come indennizzabili.
Tuttavia, poiché è contrattualmente previsto che “La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, da un evento improvviso e accidentale qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto alla voce “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni””, a nostro avviso, non essendo escluso tale evento dalle C.G.A. esso deve ritenersi ricompreso in una polizza “All risk”. Il tutto, salvo esame della denuncia presentata alle autorità.