Pagina a cura di Daniele Cirioli

Il «contributivo» aiuta i professionisti. Per quelli senza cassa, basta un mese di contributi alla gestione separata dell’Inps per avere porte aperte alla pensione, anche in deroga ai requisiti Fornero se si fa parte del regime «misto» (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995).

In tal caso, infatti, si può invocare la facoltà di computo che consente di sommare gli spezzoni contributivi pagati in altre gestioni Inps (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, lavoratori autonomi), eccetto casse, per raggiungere il requisito contributivo per la pensione (vecchiaia, anticipata, inabilità, invalidità, superstiti). Unica conseguenza: ricevere la pensione liquidata esclusivamente con la regola contributiva.

Per i professionisti con una propria cassa, invece, la soluzione è il nuovo cumulo, contributivo, esteso alle casse di previdenza dei professionisti con la legge di Bilancio 2017. Senza dover pagare nulla, i professionisti o ex possono cumulare quanto pagato durante tutta la vita lavorativa in qualunque fondo (eccetto il fondo clero) per raggiungere il diritto a una pensione (anticipata o di vecchiaia).

Il computo della gestione separata (professionisti senza cassa). La facoltà di computo è una copia della «totalizzazione» e del «cumulo contributivo». Mentre gli ultimi due sono riservati ai lavoratori c.d. contributivi puri (quelli, cioè, che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995), il computo è fruibile anche da chi si trova in regime misto (occorrono 15 anni di contributi, di cui almeno 5 nel sistema contributivo) e risulti iscritto alla gestione separata (basta un solo mese!).

La «facoltà di computo» è una particolare modalità dell’«opzione» per la pensione contributiva. Introdotta dalla riforma Dini (legge n. 335/1995) è la possibilità concessa ai lavoratori che hanno contributi versati sia nel regime «retributivo» sia in quello «contributivo» (sono «misti») di accedere prima alla pensione.

Costoro, infatti, in linea di principio avrebbero diritto a una pensione calcolata in parte con la regola «retributiva» in parte con quella «contributiva»; ma se si avvalgono dell’opzione per il contributivo (cioè rinunciano alla quota retributiva e si fanno calcolare tutta la pensione con la regola contributiva), possono andare prima alla pensione (il «prezzo» che pagano è proprio l’opzione: avere la pensione interamente calcolata con la regola contributiva.

È interessante guardare al computo per la particolarità di avere una clausola di salvaguardia: chi risulti in possesso al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il computo sia dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, conserva il diritto a conseguire tale pensione nella gestione separata utilizzando la facoltà di computo. Insomma si può ottenere la pensione di vecchiaia con i vecchi requisiti (vigenti anteriormente alla riforma Fornero).

Pertanto, per avvalersi della salvaguardia, è necessario che al 31 dicembre 2011 risultino perfezionati:

a) il requisito contributivo necessario per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di contributi cui almeno 5 nel sistema contributivo);

b) il requisito relativo all’importo della pensione (che non può essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale qualora il soggetto abbia un’età inferiore a 65 anni)

Resta fermo inoltre che, in tal caso, l’accesso alla pensione è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31 dicembre 2011 (le c.d. «finestre») che, per chi si pensiona nella gestione separata, prevede lo slittamento dell’erogazione del primo assegno di pensione a 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Facoltà di cumulo gratuito per i soggetti con Cassa
Dal 1° gennaio 2017 la facoltà di cumulo gratuito dei contributi serve a maturarne il diritto a una pensione anche ai professionisti. È la riedizione del «cumulo contributivo» operativo dal 2013 con la novità dell’estensione ai professionisti. Finora, infatti, ne hanno potuto usufruire tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla gestione separata, con l’unica eccezione degli iscritti alle casse private e privatizzate. Con la legge Bilancio 2017, invece, anche l’avvocato che ha svolto attività dipendente in pubbliche amministrazioni o aziende prima o dopo dell’iscriversi all’albo, ha l’opportunità di sommare senza oneri i diversi periodi contributivi maturati presso le diverse gestioni previdenziali. Rispetto alla disciplina oggi vigente, le nuove regole prevedono due novità:

1) abrogazione della condizione della «assenza del requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia» per avvalersi del cumulo; 2) possibilità di utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata (e non solo quella di vecchiaia, come previsto oggi) al raggiungimento dei previsti requisiti (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti). Il nuovo cumulo, quindi, è utilizzabile per sommare tutti gli spezzoni contributivi pagati in altre gestioni previdenziali diverse da quella di appartenenza che così, altrimenti persi, da una parte concorreranno a far maturare prima il diritto alla pensione (vecchiaia, anticipata ecc.); dall’altro contribuiranno a elevare l’importo della pensione. La pensione si otterrà in presenza dei requisiti di età e di contribuzione per avere decorrenza dal mese successivo (a quello del raggiungimento dei requisiti). La pensione liquidata con cumulo sarà «unica» (cioè pagata in un solo assegno), quale somma di tanti spezzoni di pensione ciascuno determinato secondo i criteri delle diverse gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo (calcolo c.d. «pro quota») in rapporto ai rispettivi periodi d’iscrizione maturati e in base alle rispettive regole di calcolo (contributivo/retributivo).

Ricongiunzione per tutti i periodi di contribuzione
La legge n. 45/1990 disciplina la facoltà di ricongiunzione per le posizioni Inps e per quelle in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti. La facoltà è riconosciuta al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione. Con tale facoltà, dunque, è possibile ricongiungere tutti i periodi di contribuzione versati presso le casse professionali nella gestione in cui si è iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo; ovvero al contrario (il professionista, il quale sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza Inps per i lavoratori dipendenti o autonomi, ha facoltà di ricongiungere tutti i contributi pagati in tali forme nella cassa alla quale risulta iscritto come professionista).

In alternativa alle predette facoltà, è prevista inoltre la ricongiunzione in una gestione diversa da quella d’iscrizione qualora il lavoratore abbia compiuto l’età pensionabile nella gestione in cui chiede la ricongiunzione e possa far valere almeno 10 anni di contribuzione continuativa in tale gestione in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitate. Infine, la legge prevede che la facoltà di ricongiunzione possa essere esercitata anche dai superstiti, purché la relativa domanda sia presentata entro il termine tassativo di due anni dal decesso dell’interessato, nella gestione presso cui risultata iscritto il lavoratore passato a miglior vita e purché la contribuzione oggetto di ricongiunzione sia determinante per il raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti.

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