I committenti devono versare lo 0,51% per la Dis-Coll
di Daniele Cirioli

Via libera all’aumento dei contributi della gestione separata dell’Inps. Dal 1° luglio, infatti, i committenti devono versare uno 0,51% in più, destinato al finanziamento della Dis-Coll che, dalla stessa data, è stata resa strutturale ed estesa a nuove categorie di lavoratori. L’aliquota contributiva, pertanto, passa dal 32,72% (fino al 30 giugno) al 33,23%. Il rincaro interessa le aziende committenti; sono invece esclusi i professionisti (che versano l’aliquota del 25,72%) e i lavoratori già coperti da contribuzione obbligatoria o pensionati (che pagano il 24%). Per il versamento del maggior contributo, le aziende avranno tempo fino al 16 ottobre con riguardo ai compensi erogati nei mesi di luglio, agosto e settembre (invio Uniemens entro 31 ottobre). Lo spiega l’Inps nella circolare n. 122/2017 di ieri.

Jobs act lavoro autonomo. L’aumento contributivo scaturisce dalla legge n. 81/2017, il Jobs act del lavoro autonomo, che ha previsto diverse novità in materia di tutele e contributi per gli iscritti alla gestione separata Inps. L’aliquota aggiuntiva dello 0,51% decorre dal 1° luglio ed è destinata a finanziare la Dis-Coll, cioè l’indennità di disoccupazione dei parasubordinati che, dalla stessa data, è stata resa strutturale ed estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Per chi vale l’aumento. Per espressa previsione normativa, spiega l’Inps, sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva e i cui compensi derivano da:

uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
tutte le co.co.co., anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali;
dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Restano esclusi dall’aumento, invece, i componenti commissioni e collegi; gli amministratori di enti locali; i venditori porta a porta; i rapporti occasionali autonomi; gli associati in partecipazione (non ancora cessati); i medici in formazione specialistica (si veda tabella).

Massimale annuo. Le nuove aliquote, spiega sempre l’Inps, vanno applicate fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 2017 è pari a euro 100.324,00.

La regolarizzazione. La nuova aliquota (33,23%), come accennato, si applica sui compensi corrisposti dal 1° luglio. Gli adempimenti previsti per la variazione dell’aliquota dello 0,51%, tuttavia, possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. In particolare, i versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione, sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, possono essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive. Inoltre, la presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aumento per i mesi di luglio, agosto e settembre può avvenire entro il 31 ottobre 2017.
Fonte: