NORMATIVA

Autore: Alessandro Calzavara
ASSINEWS 288 – luglio 2017

La sentenza della Suprema Corte a sezioni unite n. 9140/2016 aveva messo in luce i limiti delle coperture assicurative di responsabilità civile nella forma cd “claims made” ed i correttivi possibili a tutela degli interessi degli assicurati (e dei terzi danneggiati).

Sono seguite in questo breve lasso di tempo alcune sentenze di merito che riprendendo il concetto di “meritevolezza” hanno applicato il principio elaborato dalla Corte in vario modo e con conclusioni non univoche in ordine alla sussistenza, nelle fattispecie esaminate, di interessi meritevoli di tutela tali da portare alla disapplicazione della clausola in questione. Tra queste, in particolare, la sentenza del Tribunale di Milano del 17.6.2016 “si segnala per la soluzione adottata sul piano rimediale: pur dichiarando che la clausola in questione, in quanto nulla,dovesse essere sostituita di diritto con la ‘corrispondente disposizione di legge (costituita dall’art.1917,comma 1, c.c.)’, il giudice ha in realtà ammesso nel regolamento contrattuale una copertura retroattiva decennale rispetto alla decorrenza di efficacia della polizza, del tutto estranea allo schema loss occurrence, trasformando di fatto la polizza in una claims made pura”.

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