Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, qualora l’assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo Garanzia per le vittime della strada resta assoggettato ai massimali minimi di legge.

Cassazione civile sez. III, 23/06/2017 n. 15658