GIURISPRUDENZA

Parametro di normative per
la individuazione delle responsabilità

Autore: Domenico Caiafa
ASSINEWS 288 – luglio 2017

I fatti di cronaca relativi a sinistri che coinvolgono autoveicoli di soccorso e delle forze dell’ordine sono sempre più frequenti, alcune volte con gravi conseguenze dannose e, addirittura, decessi (vedasi statistiche Co.E.S. Italia).

La chiara portata dell’art. 177 del codice della strada impone una sinergia, rectius un assoluto equilibrio di interpretazione con l’art. 2054 c.c., costituendo uno dei casi, nei quali l’esegesi della normativa non può prescindere dall’attento esame del caso concreto nei suoi molteplici aspetti e profii fattuali, anche della dinamica e lo stesso secondo comma della normativa – di portata generale quale norma elastica – rafforza il concetto indicato.
In questa delicata valutazione si deve, preliminarmente, tenere in considerazione la eventualità che il conducente dell’automezzo di servizio privilegiato (preceduto dall’uso della “sirena” o della “segnalazione luminosa”) sia o meno dotato delle capacità di guidare “in emergenza”. Appare, infatti, pacifio che guidare un mezzo di soccorso e, soprattutto, un’ambulanza non costituisce l’equivalente di guidare una comune vettura sia perché si trasportano ammalati, anche gravi nei cui confronti è necessaria una cura particolare sia perché i mezzi di soccorso o servizio (vigili del fuoco, forze dell’ordine), che procedono in condizioni di emergenza, hanno delle caratteristiche particolari. È, l’altresì, notorio che molti conducenti delle auto di soccorso – che svolgono questo commendevole compito – spesso sono dei volontari i quali affrontano il servizio dopo una giornata di lavoro, tanto è che nella statistica degli incidenti – nei casi in cui il problema è stato affrontato a 360° – si è evidenziata come causa principale il “colpo di sonno”, situazione che dovrebbe essere assolutamente contrastata con apposite regolamentazioni dirette ad evitare aggravi di turni. Il legislatore dovrebbe intervenire, inoltre, affiché venissero richiesti particolari requisiti da possedere, non essendo bastevole avere conseguito la patente di tipo B e il compimento di 21 anni laddove si impone la previsione di un corso per la guida in emergenza ed il possesso di perfette condizioni fisiche e mentali. Allo stato – per quanto ci consta – solo per la Croce Rossa Italiana, è necessario conseguire una apposita patente, dopo un corso di formazione.

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