Pagine a cura di Franco Ricca

Sui veicoli aziendali, l’Iva è ad assetto variabile. Sia per determinare l’imposta ammessa in detrazione sulle spese, sia per determinare la base imponibile delle cessioni e prestazioni riguardanti i veicoli, sono previste disposizioni particolari, caratterizzate in termini oggettivi e soggettivi. Facciamo il punto della disciplina speciale, introdotta dopo la nota sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, C-228/05, dietro autorizzazione (temporanea) dall’Ue.

La detrazione forfetaria sui «veicoli stradali a motore». La lettera c) dell’art. 19-bis1 del dpr 633/72 stabilisce che l’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli a motore (diversi da quelli di cui alla lettera f) della tabella B allegata allo stesso dpr, cioè dai motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici), nonché l’imposta sull’acquisto o importazione dei relativi componenti e ricambi, è ammessa in detrazione nella misura del 40% «se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione».

Occorre notare subito che, in tale ultima ipotesi, la limitazione non opera, sicché il soggetto passivo che impieghi il veicolo esclusivamente per lo svolgimento dell’attività (e sia in grado di dimostrarlo) può far valere il diritto totale alla detrazione; l’argomento sarà trattato nella pagina successiva.

Dalla disposizione della lettera c) sono esclusi, in ogni caso, i veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché, dal punto di vista soggettivo, gli agenti e rappresentanti di commercio. Su questa esclusione si tornerà più avanti.

Tornando alla forfettizzazione, la disposizione riguarda tutti i mezzi di trasporto rientranti nella definizione di «veicoli stradali a motore», indipendentemente dalla classificazione del mezzo nell’ambito del codice della strada: nella disciplina sostanziale dell’Iva, dunque, diversamente che ai fini dell’imposizione diretta, è irrilevante la distinzione fra autocarro e autovettura.

La definizione di «veicoli stradali a motore» è fornita dalla stessa disposizione in esame, che considera tali «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto».

La limitazione della detrazione al 40% dell’imposta si applica a tutte le operazioni passive inerenti i veicoli stradali a motore, sia quelle dirette all’acquisizione della proprietà o della disponibilità, sia quelle relative all’impiego del mezzo. Come si desume dalle disposizioni delle lettere c) e d) dell’art. 19-bis1, nonché del terzo comma dell’art. 16, la limitazione riguarda dunque:

– l’acquisto, anche intracomunitario

– l’importazione

– la costruzione mediante contratti d’appalto e simili

– la locazione semplice

– la locazione finanziaria, nonché la spesa per il subentro in un contratto di locazione finanziaria (si veda la circolare dell’agenzia delle entrate n. 8/2009)

– il noleggio

– l’acquisto di componenti e ricambi

– l’acquisto di carburanti e lubrificanti

– le prestazioni di manutenzione, riparazione, custodia, impiego, compreso il transito stradale.

Secondo i principi generali, il contribuente che intende far valere il diritto alla detrazione ha l’onere di provarne il fondamento, dimostrando la sussistenza del requisito dell’inerenza. Questo onere probatorio è però attenuato allorché è la stessa legge, come nel caso dei veicoli stradali a motore, a prefissare la misura della detrazione spettante: limitando la detrazione al 40%, infatti, la legge presume, senza possibilità di prova contraria, che quando il veicolo non è utilizzato esclusivamente per gli scopi dell’attività, venga utilizzato nell’attività stessa nella misura del 40%. Questo significa che, in via di principio, il soggetto passivo non dovrà giustificare analiticamente la destinazione delle spese per l’utilizzo professionale del veicolo e distinguerle dalle spese per l’utilizzo personale, in quanto la detrazione è forfettizzata nella misura del 40% di tutte le spese (ovviamente resta fermo l’onere di comprovare la spesa mediante fattura o scheda carburante); il soggetto non ha invece l’onere di provare l’entità dell’inerenza.

Questo non vuol dire che ogni soggetto passivo dell’Iva, per il semplice fatto di possedere tale status in quanto esercita un’attività economica rilevante per il tributo, abbia diritto di far valere la detrazione forfetaria «a prescindere», poiché la sussistenza del diritto si ricollega comunque all’utilizzo, seppure parziale, del veicolo per gli scopi dell’attività: per fruire della detrazione forfetaria, è quindi necessario (e sufficiente) che l’impiego del veicolo nell’attività economica appaia comunque giustificato in relazione alle circostanze di svolgimento dell’attività.

La detrazione non potrebbe infatti essere riconosciuta qualora il tipo di attività esercitata non consenta di giustificare minimamente l’uso del mezzo di trasporto in relazione al quale si intende far valere la detrazione.

La limitazione forfetaria non è per tutti. La detrazione forfetaria di cui alla lettera c) dell’art. 19-bis1 «non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio».

Di conseguenza, per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio e per quelli rientranti nell’attività propria dell’impresa (vendita, locazione, noleggio), vale il principio generale in base al quale la detrazione spetta nella misura in cui il bene o il servizio è utilizzato per gli scopi dell’attività. Ad esempio, l’agente di commercio o l’impresa di autonoleggio che utilizza il veicolo aziendale anche per fini estranei all’attività, in applicazione del principio espressamente enunciato dal comma 4 dell’art. 19 del dpr 633/72, determinerà l’Iva detraibile in rapporto all’utilizzo professionale del veicolo e potrà, quindi, quantificare la detrazione in una quota compresa fra il 41 e il 99% dell’imposta assolta, facendosi ovviamente carico dell’onere della prova.

Attività e operazioni particolari. Fermo quanto detto in ordine alla disciplina oggettiva della detrazione (forfetaria, integrale o proporzionale), occorre ricordare che la detrazione, dal punto di vista soggettivo, può risultare limitata o addirittura esclusa per effetto di altre disposizioni. Ad esempio, l’impresa che svolge attività di intrattenimento avvalendosi del regime speciale dell’art. 74, sesto comma, del dpr 633/72 e l’impresa agricola che si avvale del regime speciale dell’art. 34, non hanno diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti (diritto sostituito, rispettivamente, dalla riduzione forfetaria dell’imposta sulle operazioni attive e dalla detrazione forfetaria nella misura delle percentuali di compensazione).

Ancora, l’impresa che effettua congiuntamente operazioni esenti (senza diritto a detrazione) ed imponibili (con diritto a detrazione), può detrarre l’imposta per la quota corrispondente al c.d. prorata ai sensi del comma 5 dell’art. 19 e dell’art. 19-bis.

Nel determinare in concreto l’ammontare dell’imposta detraibile, dunque, dovrà tenersi conto anche della situazione soggettiva del contribuente (applicazione di regimi speciali, prorata). In presenza di un prorata di detrazione del 65%, l’Iva corrisposta per l’acquisto di un’autovettura ad uso esclusivamente aziendale potrà essere detratta nella misura del 65%, mentre se si tratta di un’autovettura ad uso non esclusivo la detrazione spetterà nella misura del 65% del 40%, salve le eventuali rettifiche negli anni successivi in caso di variazione del prorata, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 4.

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