Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si verifica effettivamente l’evento dannoso e tale evento si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere.

Nel caso della stipula di una compravendita immobiliare, in cui il notaio rogante l’atto pubblico di trasferimento abbia erroneamente asseverato l’inesistenza di pesi o vincoli sul bene immobile oggetto del negozio, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, non assume rilievo dirimente il momento della stipulazione dell’atto, dovendosi invece aver riguardo all’esistenza di un danno risarcibile e al suo manifestarsi all’esterno, siccome percepibile dallo stesso danneggiato alla stregua del parametro dell’ordinaria diligenza; l’apprezzamento della conoscibilità in concreto del danno alla stregua del suddetto parametro costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se motivato in modo esente da vizi logici e giuridici.

Cassazione civile sez. II, -3/05/2016 n. 8703