di Giovanni Barbara – partner KStudio associato (Kpmg)
Con il Regolamento 22 del 1 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2016, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Ivass è tornata sul tema della vigilanza e tenuta dell’albo delle capogruppo, dettando una serie di indicazioni in applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario. Questa volta l’attenzione dell’Authority si è focalizzata, in particolare, sulla necessità di fornire in un solo regolamento la disciplina giuridica relativa alle modalità di applicazione degli strumenti di vigilanza di gruppo tra cui solvibilità di gruppo, monitoraggio delle operazioni infragruppo, concentrazione dei rischi e governance.

Quello che si richiede è un approccio integrato ai rischi, un adeguato contributo e coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti e -cosa più importante- un’adeguata strutturazione del gruppo che assicuri non solo la sana e prudente gestione quanto il corretto esercizio dei poteri di vigilanza. Per un’azione efficace in tal senso il Regolamento è stato, quindi, strutturato in modo tale da contenere tanto la disciplina inerente la vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, come dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, quanto il recepimento delle linee guida emanate da Eiopa sulla metodologia della valutazione dell’equivalenza da parte delle autorità nazionali di vigilanza ai sensi della direttiva Solvency II.

A tal proposito il provvedimento entrato in vigore il 28 giugno, come proposto dall’Authority, disciplina l’accesso e l’esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e il Titolo XV del Codice in materia di vigilanza sul gruppo e di tenuta dell’albo delle società capogruppo, regolamentando nello specifico: I) le disposizioni di vigilanza di gruppo; II) del funzionamento e organizzazione del gruppo; III) dei sottogruppi nazionali e IV) dell’albo delle società capogruppo. Particolare attenzione, desta l’art. 3 che analizza nel dettaglio tanto l’ambito di applicazione del regolamento, quanto i poteri demandati all’Authority concernenti la verifica della struttura del gruppo per la sana e prudente gestione del gruppo e il corretto esercizio dei poteri di vigilanza. Secondo quanto disciplinato dal Regolamento, nella logica Solvency II la società capogruppo assume il ruolo di referente dell’Ivass per la vigilanza sul gruppo. Ai fini dell’iscrizione del gruppo nell’albo delle società capogruppo, quindi, tutte le società che possiedono le caratteristiche richieste per essere qualificate capogruppo devono inviare apposita comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni richieste per l’assunzione di questa qualifica ed è trasmessa in copia anche alle imprese appartenenti al gruppo. L’Ivass, quindi, iscrive il gruppo nell’albo entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione e della documentazione richiesta.

Ancora. La società capogruppo è così tenuta a informare l’Ivass di qualunque variazione dovesse intervenire dopo l’iscrizione all’Albo, in particolar modo rilevano le modifiche sulla denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la tipologia di attività delle singole società iscritte nell’albo. Nel caso in cui dovessero venir meno le condizioni richieste per l’acquisizione della qualifica di società capogruppo, l’Ivass procede con la cancellazione. E può comunque concedere un periodo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti organizzativi e strutturali necessari per il rispetto della normativa in materia di vigilanza sui gruppi. (riproduzione riservata)
Fonte: