Caso RMP n.3

Attività:
Agricoltore – fascia 2

  • Data di nascita: 31/05/1980
  • Sesso: M
  • Stato civile: Libero
  • Figli a carico: 2
  • Reddito annuale lordo: 28.000 €
  • Anzianità contributiva:14 anni 4 mesi

Vediamo le prestazioni riconosciutegli dall’INAIL e dall’INPS in caso di…

  • INVALIDITA’ TEMPORANEA O PERMANENTE (grado %)
    • 30%: INAIL: € 7.540 INPS: nessuna
    • 60%: INAIL: € 20.452 INPS: nessuna
    • 80%: INAIL: € 29.232 INPS: € 1.467
    • 100%: INAIL: € 43.822* – INPS: € 10.231*

*(importo comprensivo dell’assegno di accompagnamento pari a € 6.148 annui)

 

  • PREMORIENZA: i superstiti ricevono…
    • il 1° figlio: INAIL**:  € 9.182 – INPS**: € 734 
    • il 2° figlio: INAIL**:  € 9.182 – INPS**: € 734 

N.B. La pensione di invalidità da malattia è uguale alla pensione di invalidità permanente da infortunio, il cui importo dipende dall’anzianità contributiva e dalla fascia di appartenenza.

 

Rischio invalidità permanente causata da malattia o infortunio
Le prestazioni, a cui ha potenzialmente diritto il soggetto, sono a carico dell’ente previdenziale obbligatorio  e all’assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente ai rischi riconducibili all’attività lavorativa. Di seguito sono riportate le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per i principali livelli d’invalidità permanente, con esclusione dei casi di scarsa incidenza (invalidità <= 15%).

Il livello d’invalidità è certificato da una commissione medico-legale, con riferimento ad apposite tabelle di danno biologico approvate da recenti disposizioni in materia. L’invalidità è solo quella di tipo permanente e la norma prevede la possibilità di verifica di tale requisito per un massimo di due controlli consecutivi.

Nel caso in cui il soggetto ha diritto a prestazioni INAIL, va sottolineato che dette prestazioni non sono cumulabili con le pensioni dell’ente previdenziale. Limitatamente ai casi in cui la pensione dell’ente obbligatorio risulta di importo superiore alla rendita INAIL, il soggetto ha diritto solo alla differenza.

Le pensioni dell’ente previdenziale obbligatorio sono soggette sia alla tassazione sui redditi, sia ad eventuali riduzioni o integrazioni in funzione dei redditi residui, anche da attività lavorativa, che il soggetto possiede nell’ipotesi d’invalidità. Le altre rendite non sono soggette a tassazione. Si precisa che la totale invalidità (l’inabilità) non è compatibile con alcuna attività lavorativa residua.

Prestazioni riconosciute (superstiti)
Le prestazioni, a cui hanno potenzialmente diritto i superstiti del soggetto, sono a carico dell’ente previdenziale obbligatorio  e all’assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente ai rischi riconducibili all’attività lavorativa. Sopra sono riportate le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per gli eredi legittimi. Il coniuge ha sempre diritto alla prestazione, se presente, mentre i figli solo fino al limite d’età entro il quale sono a carico dei genitori.

Nel caso in cui il soggetto ha diritto a prestazioni INAIL, va rilevato che dette prestazioni non sono cumulabili con le pensioni dell’ente previdenziale. Limitatamente ai casi in cui la pensione dell’ente obbligatorio risulta di importo superiore alla rendita INAIL, il soggetto ha diritto solo alla differenza.

Le pensioni INPS rientrano nella tassazione sui redditi del superstite. In presenza di figli non si applica alcuna riduzione

N.B. la pensione ai superstiti per malattia è uguale alla pensione ai superstiti per infortunio;  l’importo è funzione degli anni di contribuzione e della fascia di appartenenza

N.B. le rendite riportate sono al valore lordo, la normativa previdenziale e fiscale prevede, in   funzione degli altri redditi disponibili, deduzioni, integrazioni e tasse dovute.

N.B.: Tutti i dati sono stimati considerando l’anzianità attuale pari a 14 anni 4 mesi

(*) Assegno di accompagnamento; a tutti gli invalidi civili non autosufficienti (100%) e non ricoverati è riconosciuto un assegno di accompagnamento pari a 6.148 euro annui netti.

Le prestazioni riconosciute
a) Nel primo caso in esame,  se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta all’Agricoltore (30%), darà luogo ad una prestazione INAIL piuttosto modesta, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (30%) non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto sotto al minimo previsto (66,7%)

b) Nel secondo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta all’Agricoltore (60%), darà luogo ad una prestazione INAIL crescente, anche se inferiore rispetto al reddito percepito, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (60%) non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto sotto al minimo previsto (66,7%)

c) Nel terzo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta all’Agricoltore (80%), darà luogo ad una prestazione INAIL più importante, praticamente identica al valore del reddito percepito, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (80%) darà luogo ad una prestazione INPS molto modesta rispetto al reddito percepito

d) Nel quarto caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità totale riconosciuta all’Agricoltore (100%), darà luogo ad una prestazione INAIL, che cresce ancora arrivando ad essere quasi il doppio del reddito percepito, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità totale (100%) darà luogo ad una prestazione INPS  di circa un terzo del reddito percepito; purtroppo parliamo di invalidità totale…

N.B. La pensione di invalidità da malattia è uguale alla pensione di invalidità permanente da infortunio, il cui importo dipende dall’anzianità contributiva e dalla fascia di appartenenza.

 


Tavola sinottica delle prestazioni del Welfare State 

  • Agricoltore/Fascia 2
  • Reddito annuo imponibile:28.000 euro

N.B.: La pensione INPS non è cumulabile con la rendita INAIL quando è di importo nominale inferiore.


Commento e soluzioni assicurative:

Nell’esempio preso a riferimento è subito evidente che le prestazioni di assistenza, nei vari casi di invalidità e di premorienza, sono da considerarsi assolutamente inadeguate, rispetto al tenore di vita mantenuto precedentemente (vedesi reddito lordo in attività) e questo vale soprattutto per le prestazioni INPS che risultano talmente inadeguate da considerarle inopportune. Per quanto riguarda invece le prestazioni INAIL esse diventano via via più corpose con il crescere del grado di invalidità; paradossalmente si dovrebbe arrivare all’invalidità totale per avere una prestazione sostanziosa… sempre che poi sia adeguata per la gestione di una persona totalmente invalida…. Tra l’altro il soggetto in questione è di stato civile «libero» inteso come persona divorziata, con a carico i due figli,  e quindi nell’ipotesi di eventi gravi e gravissimi, verrebbe a mancare un pilastro importantissimo per gli equilibri famigliari.

Le prestazioni in caso di premorienza risultano davvero minimali per garantire un degno futuro ai propri figli….nessuna prestazione alla moglie «divorziata»

Si suggerisce la stipula di:

  • una polizza temporanea caso morte con beneficiari i figli in parti uguali e massimale corposo, che comprenda anche il caso di invalidità totale
  • una polizza di tutela infortuni e malattia con capitali adeguati, che interverrà anche nei casi di invalidità oggi privi di copertura (vedi prestazioni riconosciute)
  • Da stipulare senza indugio una protezione L.T.C. …

 

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