Previdenza obbligatoria e previdenza complementare sono sempre più binari paralleli che scorrono lungo l’arco della vita lavorativa del risparmiatore, per il conseguimento di obiettivi comuni. L’ultimo tassello di un mosaico già ben delineato è rappresentato dalla Rita, sigla di Rendita integrativa temporanea anticipata, il nuovo istituto cui sta pensando il Governo da affiancare all’Ape, Anticipo pensionistico (che, come noto, dovrebbe entrare in vigore dal 2017) per fornire una risposta alla esigenza di una maggiore flessibilità di accesso al pensionamento.

Con la Rita si consentirebbe al lavoratore iscritto al fondo pensione che intendesse andare in pensione prima del tempo, accedendo al prestito previdenziale fornito dall’Ape, di usufruire del pagamento anticipato della prestazione dovuta dal suo fondo stesso. L’obiettivo della Rita è di rendere meno oneroso l’Ape che verrebbe di conseguenza chiesto per un importo minore. Ma in attesa delle novità che verranno e che dovrebbero trovare collocazione nella legge di Stabilità per il 2017, che sarà esaminata a partire dall’autunno prossimo, quali sono i legami tra previdenza obbligatoria e fondi pensione alla luce della normativa attualmente vigente?

Va in primo luogo ricordato che, in tema di prestazioni, il diritto alla pensione integrativa si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni, così come stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Con riferimento ancora alla tipologia di prestazione percepibile le possibilità contemplate sono quella di una rendita vitalizia oppure, se rispettate alcune condizioni, al 50% massimo sotto forma di capitale e 50% in rendita. L’obiettivo di una forma pensionistica è infatti orientato all’integrazione pensionistica.

Sul fronte del momento in cui scatta l’accesso alla prestazione integrativa, è prevista la possibilità di anticipare se l’iscritto cessa l’attività lavorativa con un’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi a patto che abbia un’età anagrafica che non disti più di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Dal punto di vista della fiscalità, infine, se da una parte i contributi alla previdenza obbligatoria sono integralmente deducibili contro la deducibilità annua fino ai 5.164,57 euro dei contributi a fondi pensione o pip, invece le prestazioni di base sono colpite da tassazione progressiva Irpef mentre quelle integrative sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con un minimo del 9%. (riproduzione riservata)
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