La banca trattaria cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione e secondo cui la valutazione del giudice di merito in ordine alla riconoscibilità della falsificazione o alterazione di un assegno da parte dell’operatore professionale dipendente di banca è censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, 3 maggio 2016 n. 8731