Spetta all’attore provare l’esistenza del rapporto tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell’animale, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell’animale, bensì l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale.

Cassazione civile sez. III, 20/05/2016 n. 10402