Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti (RCA), per persona danneggiata deve intendersi non soltanto la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono essere necessariamente risarciti tutti nell’ambito del massimale previsto per ciascuna persona, il limite del risarcimento risultando, viceversa, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, distintamente per ciascun danno, salvo il limite del massimale c.d. catastrofale.

Cassazione civile sez. VI, -5/05/2016 n. 9091