Il concedente può procedere alla vendita del bene
di Giovanni Galli

Perde il bene chi non paga sei rate del leasing. «Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria». È quanto prevede un emendamento dei relatori al ddl concorrenza approvato ieri dalla commissione industria del senato. In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore «il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati» e «quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all’utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione». Il perito, precisa la disposizione, deve essere «indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell’utilizzatore». Queste disposizioni non si applicano al nuovo Leasing prima casa, che mantiene le sue specifiche garanzie del cliente fissate per legge che, fra l’altro, prevedono la sospensione del pagamento dei canoni fino a 12 mesi, su richiesta dell’utilizzatore, in caso di perdita del lavoro anche non subordinato. «La locazione finanziaria è uno degli strumenti che sta concretamente contribuendo alla ripartenza dell’economia, sui quali il governo ha riposto molte aspettative come dimostra la recente introduzione del Leasing prima casa», commenta Corrado Piazzalunga, presidente di Assilea, Associazione italiana del leasing, «ora il quadro si completa con regole certe e strumenti di tutela del cliente che renderanno la locazione finanziaria ancora più competitiva». La norma proposta definisce chiaramente la «locazione finanziaria» come il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo».

Le altre misure

Dal 1° gennaio 2017 la Cassa conguaglio Gpl viene soppressa e le relative funzioni e competenze passano all’Organismo centrale di stoccaggio italiano (Ocsit) a cui viene trasferita anche la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete dei carburanti, del Fondo Gpl e di quello sulle scorte di riserva. Via libera poi a una delega al governo sulla disciplina per Uber-Ncc. Restano in stand by gli emendamenti che riguardano le scatole nere, gli sconti Rc auto, il monitoraggio della logistica e le norme sulle agenzie di viaggi con sede all’estero. La commissione bilancio del senato, impegnata sul decreto enti locali, non ha fornito i pareri necessari per consentire alla commissione Industria di procedere e quindi il voto è rinviato probabilmente a lunedì prossimo. Per quanto riguarda la delega su Uber-Ncc, il «governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro delle infrastrutture e del ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea». Tra i principi direttivi che l’esecutivo dovrà seguire ci sono: la previsione di «una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei»; l’adeguamento dell’offerta di servizi «alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web (questa precisione sul web è stata inserita con un subemendamento di Linda Lanzillotta, ndr) che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti»; la necessità di «assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell’offerta». Dovrà essere posta attenzione anche alle «competenze regionali e degli enti locali» in materia. Infine occorrerà «adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità». L’obiettivo è di chiudere il provvedimento entro la pausa estiva.

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