Della cattiva esecuzione dei piani per la sicurezza sono responsabili

  • i datori di lavoro/committenti
  • l’imprenditore appaltatore
  • e i capo cantieri (dirigenti o preposti),

cui spetta la vigilanza anche nei confronti delle condotte anomale, ma non assolutamente abnormi, del lavoratore.

Cassazione penale sez. VI, 30/03/2016 n. 20068