Cui prodest? Cui bono?

Bando appena pubblicato: Importo complessivo dell’appalto: Euro 400.796.294,37,  garanzia definitiva come minimo del 10% dell’importo contrattuale che potrà essere costituita, a scelta dell’Aggiudicatario, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante.

Merita ricordare che, nel 2011, la CORTE DEI CONTI, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nelle MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

sostiene

“La garanzia fidejussoria, per i caratteri dell’indipendenza dall’esistenza, dalla validità e dall’efficacia del rapporto di base sottostante, assicura al creditore garantito una disponibilità di denaro immediato con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale, divenuto ormai uno strumento di garanzia assolutamente residuale.”

di Sonia  Lazzini

ecco la norma

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
(…)
Art. 103 Garanzie definitive

  1. L’appaltatore per la  sottoscrizione   del   contratto   deve costituire una  garanzia,  denominata “garanzia  definitiva”  a  sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita’ di cui all’articolo 93, commi 2 e 3,  pari  al  10  per  cento  dell’importo contrattuale e tale obbligazione e’ indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

Art. 93_Garanzie per la partecipazione alla procedura

(…)

  1. La cauzione puo’ essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti  dallo  Stato  al corso del giorno  del  deposito,  presso  una  sezione  di  tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
  1. La garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma   1   a   scelta dell’appaltatore  puo’  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie o assicurative che rispondano ai  requisiti  di  solvibilita’  previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita’ o  rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui  all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  che  svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte  di  una  societa’ di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti  minimi di  solvibilita’   richiesti   dalla   vigente   normativa   bancaria assicurativa.

Ma non solo (sempre sancito dal primo comma dell’articolo 103):

“Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con  ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento”.

Giusto per fare un esempio.

Importo complessivo dell’appalto: Euro 400.796.294,37

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Aggiudicatario dell’appalto dovrà prestare la garanzia definitiva sotto forma di fidejussione o di cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di aggiudicazione dell’appalto stesso.

Nel caso in cui il ribasso percentuale offerto risulti superiore al 10% (dieci per cento) la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), la cauzione è aumentata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento) e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

(…)

La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’Aggiudicatario, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante.

Da notare che non è stato ammesso l’assegno circolare mentre la norma sulle modalità di presentazione della garanzia provvisoria.

“In caso di prestazione della garanzia provvisoria  sotto forma di cauzione, la relativa somma va versata in contanti o con assegno circolare presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante  A comprova dell’avvenuto versamento, l’operatore economico dovrà presentare la quietanza rilasciata dall’Istituto. Tale cauzione è, in ogni caso, assoggettata a norme giuridiche di contabilità di Stato.