di Carlo Giuro
Molto spesso i piani di accumulo, sia quelli che investono in quote di fondi comuni, ma soprattutto quelli legati alle polizze vita (rivalutabili o unit linked), prevedono la possibilità di attivare specifiche coperture assicurative. Queste, particolarmente nei fondi comuni, sono in alcuni casi gratuite, e prevedono la garanzia del completamento, parziale o totale del piano in caso di infortunio, morte o invalidità permanente del sottoscrittore. A titolo esemplificativo offrono specifiche coperture assicurative su base collettiva i piani di accumulo di Eurizon Capital (morte da infortunio, invalidità permanente da infortunio, diaria da infortunio o malattia) e di Amundi (morte e invalidità permanente da infortunio, invalidità permanente da malattia). Ai sottoscrittori di pac di Pioneer è inoltre offerta gratuitamente una polizza assicurativa che copre i casi di morte e di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, provocati da infortunio. Esistono però anche soluzioni, specie di tipo assicurativo e previdenziale in cui è possibile abbinare coperture assicurative accessorie a pagamento soprattutto del tipo premorienza, invalidità o per la copertura del rischio di non autosufficienza. Va ricordato in primo luogo come dal punto di vista fiscale i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% ed i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili per un importo annuo non superiore a 530 euro. Mentre i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo annuo non superiore a 1.291,14 euro, calcolato al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Se si trattasse invece di piani previdenziali, le coperture assicurative sottoscritte rientrano nel plafond di deducibilità dei 5.164,57 euro. Con riferimento al trattamento fiscale delle prestazioni va ricordato come sia recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8 del 1° aprile 2016 relativa alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita in vigore dal 1° gennaio 2015. In particolare è stato chiarito che nel caso di contratti di assicurazione temporanea caso morte, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, si applica la totale esenzione dall’Irpef di quanto corrisposto ai beneficiari. Diversamente, nel caso delle cosiddette polizze vita miste, caratterizzate anche da una componente finanziaria, è esente dall’Irpef il capitale erogato a copertura del rischio demografico mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari secondo i criteri specificati nella Circolare. Le prestazioni da polizze long term care sono poi esenti avendo natura indennitaria. Al di là però dei profili fiscali l’eventuale sottoscrizione di coperture assicurative accessorie va ricondotto in una analisi costi e benefici. La prima domanda è capire se serve questa copertura e quanto costa in relazione alla prestazione offerta. Occorre anche analizzare se conviene comprarla abbinata al piano di accumulo o in forma autonoma. (riproduzione riservata)
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