Nella sfera di tutelabilità delle posizioni soggettive, possono ben essere comprese situazioni caratterizzate dalla potenzialità del pregiudizio, quale la perdita di chances, poiché ai fini della sussistenza e della determinazione del danno risarcibile, il concetto di perdita di guadagno di cui all’art. 1223 c.c. si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile, costituendo un’entità patrimoniale anche una situazione cui è collegato un reddito probabile.

La perdita di una chance produce un danno attuale e risarcibile, sempre che ne sia provata l’esistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni.

Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre, infatti, che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta e esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile. A tal riguardo è sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertata alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento a una connessione possibile e verosimile di avvenimenti, la cui sequenza e dipendenza possono verificarsi secondo regole di esperienza.

Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chances va rammentato il principio secondo il quale la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, nel che consiste la perdita di chances, non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale futura del soggetto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 12 maggio 2016 n. 9758