Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti (benché diversi siano i titoli di responsabilità di costoro, e siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ovvero inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato), tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai criteri che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali l’art. 2055 c.c. costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (principio della cd. causalità alternativa).

Si tratta di una situazione che genera una solidarietà impropria, cioè relativa a rapporti ricollegati a fonti diverse, in particolare a distinti titoli contrattuali, potendo poi il risarcimento effettivamente corrisposto al terzo creditore danneggiato incidere economicamente sull’uno o sull’altro debitore nei loro rapporti interni in proporzione al rispettivo obbligo.

Fermo restando che il condebitore il quale, pagato il debito, agisca in regresso nei confronti di altri coobbligati, non può invocare nei confronti di questi il giudicato che lo abbia condannato al pagamento, vista l’ulteriore regola posta dall’art. 1306 c.c.

Tali principi sono stati appropriatamente utilizzati dalla Corte di Merito per decidere la fattispecie inerente la ripartizione, nei rapporti tra venditore e notaio rogante, della responsabilità derivante dalla presenza di una trascrizione pregiudizievole sul bene venduto, responsabilità correlata per il primo all’obbligo di garanzia da eventuale evizione e per il secondo alla colpa professionale discendente dalla mancata effettuazione delle visure necessarie al fine di accertare la libertà dell’immobile oggetto della vendita.

Gli apprezzamenti del giudice sulla sussistenza della colpa dei vari soggetti e del concorso di più fatti colposi nella determinazione dell’evento dannoso, nonché sulla valutazione della efficienza causale di ciascuna delle colpe concorrenti, si risolvono, peraltro, in un giudizio di fatto che, se immune da errori logici e di diritto, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.

È poi noto che la disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali muta a seconda che si tratti di obbligazioni contrattuali o di obbligazioni per fatto illecito. Infatti, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto si applica il principio di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c., secondo cui la ripartizione del debito fra i coobbligati avviene per quote che si presumono eguali, salvo che non risulti diversamente, nelle obbligazioni ex delicto l’onere sopportato da ciascun corresponsabile nei confronti degli altri obbligati è commisurato, ai sensi dell’art. 2055, comma secondo, c.c., all’esistenza ed alla gravità delle rispettive colpe, nonché all’entità delle conseguenze che ne sono derivate, sicché il medesimo corresponsabile dell’evento dannoso ha diritto di essere tenuto indenne dal coobbligato di quella parte del complessivo debito risarcitorio verso il danneggiato corrispondente all’incidenza percentuale della colpa di detto coobbligato nella determinazione dell’evento medesimo.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, 11 maggio 2016 n. 9662