Alla domanda si può allegare la documentazione
Pagina a cura di Carla De Lellis

Domande online al Fondo di garanzia Tfr e al Fondo di garanzia della previdenza complementare. L’Inps, infatti, ha attivato su internet, nella sezione servizi online, una nuova procedura per le domande, implementata di una funzione che consente di allegare la documentazione richiesta a corredo.

Il ventaglio di casi è, tuttavia, ampio: dal fallimento al concordato preventivo, dalla liquidazione del patrimonio all’eredità giacente. Vediamo le novità, annunciate e illustrate dall’Inps con il messaggio n. 2084/2016.

Il nuovo servizio online. Il nuovo servizio («domanda fondo di garanzia») è disponibile sul sito internet dell’Inps, nella sezione «servizi online» ed è stato implementato con una funzione che consente di allegare la documentazione richiesta per la domanda, la quale peraltro varia a seconda della causa per la quale si può e si richiede l’intervento del fondo (si veda tabella).

La procedura richiede obbligatoriamente la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 19 del dpr n. 445/2000, di conformità agli originali dei documenti che vengono allegati. In proposito, l’Inps ricorda due obblighi:

a) uno a carico dei beneficiari delle prestazioni del fondo di garanzia e che consiste nel dove conservare i documenti originali;

b) l’altro a carico delle sedi territoriali e che consiste nel dover effettuare i controlli sulle autocertificazioni (modalità indicate dall’Inps nel messaggio n. 547/2015).

Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Quando la domanda d’intervento del fondo di garanzia venga fatta a seguito di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria del datore di lavoro, il lavoratore è tenuto a presentare i seguenti documenti:

1) copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo. Nel caso in cui il lavoratore non lo alleghi, sarà l’Inps a richiederlo alla cancelleria della sezione fallimentare del tribunale competente;

2) dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione;

3) copia autentica del decreto di decisione di eventuale azione oppositiva o di impugnazione riguardante i crediti del lavoratore. Nel caso in cui il lavoratore non lo alleghi, sarà l’Inps a richiederlo alla cancelleria della sezione fallimentare del tribunale competente;

4) modello SR52 (per la richiesta al «Fondo garanzia Tfr») e/o Modello SR95 (per richiesta al «Fondo garanzia previdenza complementare») sottoscritti dal responsabile di procedura;

5) copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga ecc.);

6) modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare;

7) copia del documento di identità (necessaria nel caso in cui la domanda venga inoltrata da soggetto diverso dal lavoratore);

8) mandato di assistenza e rappresentanza (se la domanda è presentata tramite patronato o tramite legale).

Procedura in un altro stato membro dell’Ue. Quando la domanda d’intervento del fondo di garanzia venga fatta a seguito di procedura in un altro stato dell’unione europea, il lavoratore è tenuto a presentare i seguenti documenti:

1) copia autentica dello stato passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo Tfr e/o di retribuzione per i mesi per i quali viene richiesto il Fondo di Garanzia);

2) dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;

3) modello SR54 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

4) copia dei cedolini stipendiali relativi al Tfr e alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di Garanzia;

5) copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento;

6) copia del documento di identità (necessaria quando la domanda venga inoltrata da soggetto diverso dal lavoratore);

7) mandato di assistenza e rappresentanza (da allegare se la domanda è presentata tramite patronato o tramite legale).

Datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale. Quando la domanda d’intervento del fondo di garanzia venga fatta in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (esecuzione individuale, eredità giacente, liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter della legge n. 3/2012), il lavoratore è tenuto a presentare i seguenti documenti:

A. In caso esecuzione individuale:

1) modello SR53 (per la liquidazione del Tfr e dei crediti di lavoro) e/o modello SR96 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare);

2) decreto del Tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento;

3) originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata;

4) copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati;

5) copia del/dei verbale/i di pignoramento negativo;

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza; ovvero che il datore di lavoro risulta titolare di beni immobili (da indicare specificatamente) ma che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene;

6) copia del documento d’identità (necessaria se la domanda è inoltrata da soggetto diverso dal lavoratore);

7) mandato di assistenza e rappresentanza (da allegare se la domanda è presentata tramite patronato o tramite legale).

B. In caso di eredità giacente:

1) modello SR53 (per la liquidazione del Tfr e dei crediti di lavoro) e/o modello SR96 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare);

2) originale del titolo esecutivo con il quale sono stati riconosciuti i crediti del lavoratore per Tfr, crediti di lavoro e contributi omessi alla previdenza complementare;

3) copia autentica dello stato di graduazione, del riparto finale e del provvedimento di chiusura della liquidazione;

4) copia del documento di identità (necessaria nel caso in cui la domanda venga inoltrata da soggetto diverso dal lavoratore);

5) mandato di assistenza e rappresentanza (da allegare se la domanda è presentata tramite patronato o tramite legale).

C. In caso di apertura di procedura di liquidazione del patrimonio:

1) copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione (se non viene allegato, sarà l’Inps a richiederlo alla cancelleria della sezione Fallimentare del Tribunale competente);

2) copia autentica dello stato passivo definitivo redatto dal liquidatore o dal giudice incaricato;

3) modello SR52 (per la liquidazione del Tfr e dei crediti di lavoro) e/o modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) compilato e firmato dal Liquidatore nominato dal Tribunale;

4) copia del decreto di chiusura della procedura (se ricorre il caso);

5) copia autentica dei provvedimenti di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione (se ricorre il caso);

6) copia del documento d’identità (necessaria nel caso in cui la domanda venga inoltrata da soggetto diverso dal lavoratore);

7) mandato di assistenza e rappresentanza (da allegare se la domanda è presentata tramite patronato o tramite legale).

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