di Carlo Giuro
Il tema fiscale assume molta rilevanza nel mondo della previdenza complementare che gode di una serie
di agevolazioni proprio per incentivare i cittadini a costruire un percorso integrativo della pensione pubblica che
rischia di non essere sufficiente in futuro a garantire un tenore di vita adeguato.
Qual è allora il regime di tassazione sul fronte delle anticipazioni e dei riscatti?
Partendo dalle anticipazioni richieste dall’iscritto per spese sanitarie, a queste si applica una ritenuta a titolo d’impo-
sta con l’aliquota del 15%. Si prevede inoltre una riduzione di tale aliquota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesi-
mo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali. La ritenuta si applica sull’importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti a esso proporzionalmente riferibili. Con riferimento, invece, alle anticipazioni che si possono ottenere per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli e quelle per ulteriori esigenze degli aderenti si applica la
ritenuta a titolo di imposta del 23%. L’anticipazione prima casa (nella misura massima consentita pari al 75% della posizione individuale maturata
incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate) e quella per ulteriori esigenze dell’iscritto (per un importo non superiore al 30%) può es-
sere chiesta a condizione che la persona richiedente sia iscritta alla previdenza complementare da almeno otto anni.
Tale periodo si conta a partire dalla data in cui una persona si è iscritta per la prima volta a un fondo pensione. La normativa premia la reintegrazione
del capitale presso il fondo pensione. È infatti consentita la possibilità del reintegro delle anticipazioni mediante contribuzioni, anche annuali
eccedenti il limite di 5.164,57 euro (importo massimo di contributi annuali che può essere portato in deduzione dalla base imponibile Irpef). Sulle somme
eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata
al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Tale credito può anche essere utilizzato per compensare altre imposte. Per il riconoscimento del credito d’imposta occorre idonea documentazione, costituita dalla certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall’aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l’anticipazione percepita, con l’indicazione delle somme reintegrate. Passando ai ri-
scatti, quelli parziali (nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria) e quelli totali (nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi) si applica una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta sempre di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione. Con riferimento invece al riscatto per cessazione dei requisiti di
partecipazione sulle somme percepite si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%. (riproduzione riservata)
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