Paolo Buccirossi, lear
«L’emittente subisce una sostanziale perdita di ricavi dovuta a tre effetti: una sostituzione diretta da parte degli utenti del contenuto offerto legalmente con l’offerta del medesimo contenuto pirata; una sostituzione con contenuti piratati diversi; un effetto di prezzo che consiste in una minore disponibilità a pagare per contenuti leciti da parte degli utenti finali e che si riverbera nei prezzi corrisposti da tutti i soggetti che operano nella filiera produttiva», spiega Paolo Buccirossi, direttore di Lear (Laboratorio di economia, antitrust e regolamentazione). «Il risultato è l’impossibilità di ottenere il giusto rendimento dai propri investimenti e una concorrenza sbilanciata a favore di soggetti che non investono nella creazione di contenuti, tra cui le piattaforme di video sharing.

Alla lunga ciò produce un impoverimento di tutta l’industria creativa».

Domanda. Secondo quali parametri si misura il danno patito?

Risposta. Il danno potrebbe essere misurato ricostruendo il valore del c.d. lucro cessante, cioè la perdita di profitti determinati dagli atti di pirateria. Spesso è molto difficile pervenire a una misura corretta del lucro cessante, anche perché il danno causato dall’insieme degli atti di pirateria è maggiore della somma dei danni causati da ciascun atto preso isolatamente.

Un modo alternativo per quantificare il danno è individuare il prezzo a cui il titolare del diritto sarebbe disposto a autorizzare la diffusione del contenuto secondo le modalità con cui ciò è avvenuto. Questo prezzo deve compensare l’emittente per tutti gli effetti negativi sul proprio modello di business. In un recente studio abbiamo stimato che la perdita di ricavi dovuti a fenomeni di pirateria può essere ricompresa tra il 10 e il 20% del fatturato. Non deve sorprendere che il c.d. prezzo del consenso sia particolarmente alto per soggetti la cui attività si basa sull’offerta in esclusiva di contenuti originali.

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