L’occasione di lavoro di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 art. 2, implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche dell’esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all’interno dell’azienda.

Cassazione civile sez. lav.. 13/05/2016 n. 9913