di Carlo Giuro

Il rischio salute costituisce una delle principali preoccupazioni nell’immaginario collettivo dell’Italia. Una peculiarità è poi rappresentata dal fatto che ogni anno sono circa 30 i miliardi di euro che vengono spesi dalle famiglie italiane per garantirsi il diritto alla salute, la cosiddetta «spesa sanitaria privata». Il dato corrisponde a circa il 22% della spesa sanitaria totale, in linea con la media Ocse. Vi è però un’anomalia tutta italiana: buona parte di questa spesa è di tipo out of pocket, ossia non intermediata da fondi o assicurazioni (si stima che solo 1,4 miliardi siano intermediati, ovvero circa il 4,5% del totale della spesa privata). Altro dato eloquente è poi rappresentato dalla diffusione delle polizze sanitarie (polizze malattia o infortuni o entrambi) tra le famiglie italiane. Secondo le ultime elaborazioni dell’Ania sul 2014 la percentuale di famiglie che hanno acquistato almeno una polizza malattia o infortuni è pari al 3,3% (circa 800 mila su un totale di 24 milioni) in ulteriore calo rispetto al 2012, anno della precedente rilevazione (3,8%). Profilo da evidenziare è che anche le forme di previdenza complementare possono essere utili per fronteggiare il rischio salute. La prima possibilità è quella delle anticipazioni per spese sanitarie. La normativa consente infatti all’iscritto ai fondi pensione e ai pip (piani individuali pensionistici) di chiedere anticipazioni, a prescindere dall’anzianità di iscrizione, in misura non superiore al 75% della posizione individuale maturata per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli. Così come precisato dalla Covip, gli elementi oggettivi della causale possono essere individuati nella necessità e nella straordinarietà delle terapie e degli interventi che siano attestati dalle competenti strutture pubbliche. Dovrà dunque essere quindi valutata la sussistenza del requisito della straordinarietà in un ambito complessivo, facendo riferimento a terapie o interventi di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico (quindi appare legittima l’esclusione dell’anticipazione per il rimborso di spese che, ancorché attinenti a terapie o interventi necessari, risultino di importo non significativo).
La Covip considera ammissibile, anche in relazione alla tipologia e all’urgenza delle spese, la liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione anche prima della terapia o dell’intervento, sulla base di preventivi o altri documenti che il fondo ritenga idonei, ferma restando l’esigenza di acquisire successivamente dall’iscritto la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta. Ed è possibile comprendere, nell’ambito della spesa sanitaria a fronte della quale concedere l’anticipazione, le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al lavoratore beneficiario dell’anticipazione. Altra casistica è rappresentata dal riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. La Covip ha chiarito che il riscatto spetta a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Va ancora ricordato che nelle forme di previdenza individuale sempre più spesso vengono inserite nuove coperture, ad esempio quelle relative a malattie gravi, alla perdita dell’autosufficienza e, in alcuni casi, anche alla perdita dell’impiego.
Questa tendenza riflette la maggiore sensibilità ai rischi da parte dei lavoratori che, in una dimensione integrata del welfare, ricercano coperture, in una logica di protezione che riguarda l’intero ciclo di vita. Altro profilo sanitario dei fondi pensione può rinvenirsi poi in fase di decumulo con l’offerta di una tipologia di rendita che prevede una maggiorazione di importo nel caso di non autosufficienza. Dal punto di vista fiscale nel limite annuo di deducibilità dei contributi versati ai fondi di 5.164,57 euro rientrano anche i versamenti effettuati a fronte delle garanzie complementari per invalidità totale permanente, per morte e per long term care (non autosufficienza). Le stesse coperture in forma autonoma danno diritto alla semplice detraibilità. Per quel che riguarda la rendita, la maggiorazione derivante dalla copertura del rischio di non autosufficienza è esente. (riproduzione riservata)
Fonte: