Cassazione civile Sentenza n. 13222/2016 depositata il 27 giugno 2016

Di Lucio Berno

Interessantissima la sentenza in oggetto, che pubblichiamo integralmente.  Ma dove risiede l’interesse per questa sentenza?  E’ a tutti noto che se viene provata la colpa (ex art. 2697) del danneggiante esso dovrà (ai sensi dell’art. 2043) pagare i danni. E allora? Dove sta l’interesse?

L’interesse per questa sentenza è duplice.  Da un lato il collegamento con l’art. 2051 c.c.:

Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Che  di fatto interrompe il principio generale della responsabilità aquiliana ovvero dell’onere della prova a carico del danneggiato.

Dall’altro invece l’interesse è per l’estrema lucidità con la quale il relatore di questa sentenza (Luigi Alessandro Scarano) demolisce il principio della responsabilità aquiliana dietro la quale molto spesso si rifugia l’autore di un danno e (come nel caso di specie) spiega in modo esemplare il perché è il danneggiante a dover fornire la prova del “caso fortuito”:

… Il danneggiato è dunque tenuto a provare l’evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa. Il custode deve viceversa dimostrare di avere espletato con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto tutte le attività di controllo vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del neminem ledere (v. Cass. 20.02.2006 n. 3651)”.

Insiste il relatore affermando che tale principio di inversione dell’onere della prova incide indubbiamente sulla “… posizione sostanziale delle parti agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante …”.

E continua.  “Il danneggiato non è invece tenuto a provare anche la sussistenza dell’insidia o trabocchetto ne la condotta omissiva o commissiva del custode”.

E infine il relatore sentenzia: “Altresi sottolineandosi con specifico riguardo alla regola di responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. che è sul piano del fortuito quale esimente di responsabilità che l’insidia e il trabocchetto possono se del caso assumere rilievo per superare avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto la presunzione di responsabilità ivi prevista qualora il custode dimostri che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità non superabili con l’adeguata diligenza del caso ovvero l’evitabilità del danno solamente con l’impiego di mezzi … straordinari”.

Ma cosa era successo?  Molto semplicemente. Una signora si reca al panificio in una giornata di forte pioggia. Il panificio è affollato e tutti hanno un ombrello che gocciola. La signora entra e scivolando si procura la rottura del collo femorale.

La causa arriva in Corte d’Appello che rigetta la domanda ritenendo che la caduta fosse ascrivibile a mera disattenzione della donna.

La Cassazione invece oltre a dolersi per il ragionamento della Corte d’Appello ribalta la sentenza e sostanzialmente dice che il Panificio non può ritenere un esimente di responsabilità il fatto che ci sia stato un pur imprevedibile forte acquazzone dovendo porsi a suo carico l’onere di dimostrare il caso fortuito ex art. 2051.

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