di Federico Unnia

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni in un’offerta di una concorrente è legittimo motivo d’esclusione in quanto espressamente richiesto dalla legge. La mancata indicazione può essere oggetto di soccorso istruttorio, in quanto relativo ad un profilo dell’offerta economica che, come noto, non può in alcun modo essere integrata.

È questo l’importante principio stabilito dal Tar Salerno, I sezione, nella recente sentenza del 6 luglio 2016 n. 1604 con la quale è stato chiarito un punto di potenziale contrasto tra la vecchia disciplina in materia di appalti e il codice recentemente entrato in vigore.

A fare chiarezza, secondo i giudici di Salerno, è l’art. 95, comma 10° che recita: «Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il nuovo dlgs n. 50/2016 pone fine all’annosa questione relativa all’obbligo d’indicazione degli oneri di sicurezza interni o aziendali da parte di un concorrente, che tanto ha occupato la giurisprudenza in vigenza del precedente Codice (dlgs n. 163/2006).

Come noto in passato, stante la distinzione fra oneri da interferenza (espressamente relativi a quello specifico appalto e obbligatoriamente da indicarsi da parte della p.a. appaltante in lex specialis) e oneri di sicurezza interni o aziendali (tipici di ogni azienda in quanto legati al costo che ciascuna sostiene per il rispetto della normativa sulla sicurezza) questi ultimi, nel dlgs n. 163/2006, erano previsti solo all’art. 87, comma 4° (relativamente alla verifica di anomalia delle offerte) nonché, letteralmente, richiesti esclusivamente per gli appalti di forniture di beni e servizi.

Da tale formulazione legislativa ne era scaturito un contenzioso che aveva portato, solo nel 2015, ad un rilevante numero di pronunce dello stesso Consiglio di Stato fino a giungere alle due pronunce dell’Adunanza plenaria (20/3/2015 n. 3 e 2/11/2015, n. 9) a dimostrazione della difficoltà interpretativa di una normativa così mal scritta. A fare chiarezza si diceva, secondo il Tar Salerno, vi è ora l’art. 95, comma 10°.

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