di Andrea Mascolini

Nuovo codice appalti rettificato con 173 correzioni formali ed errori di punteggiatura; limata di un euro le soglie per affidamenti di servizi di ingegneria e architettura; soppressa la norma che consentiva alle amministrazioni di imporre condizioni per la riservatezza delle informazioni fornite nell’appalto. Sono questi alcuni degli elementi contenuti nelle correzioni formali al decreto 50/2016 (il nuovo codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 20 aprile 2016) previste nell’avviso di rettifica di cui al Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». L’avviso di rettifica, in G.U. n. 164 del 15 luglio 2016, contiene 173 correzioni di errori formali e di punteggiatura. Fra queste va segnalata l’eliminazione della parola «pari» dagli articoli 31, comma 8 e 157, comma 2, che disciplinano gli affidamenti di incarichi di servizi tecnici di importo fino a 40.000 e fino a 100.000 euro. Sopravvivendo quindi la parola «inferiore a», il risultato è che l’affidamento diretto sarà possibile fino a 39.999 euro e la procedura al di sotto dei 100.000 euro, con scelta fra cinque operatori economici sarà ammessa fino a 99.999 euro. Da rilevare anche la soppressione del comma 7 dell’articolo 53 che testualmente recitava: «Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto». È invece rimasta la poco chiara frase di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) «Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi», alla quale risulta arduo dare un senso compiuto.
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