I fondi pensione danno diverse possibilità agli iscritti di chiedere anticipazioni. Partendo da quelle per spese sanitarie straordinarie, per le quali si può chiedere fino al 75% della posizione maturata, secondo la Covip, il fondo dovrà valutare la sussistenza del requisito della straordinarietà in un ambito complessivo, facendo riferimento a terapie o interventi di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico (viene ritenuta allora legittima l’esclusione dell’anticipazione per il rimborso di spese che risultino di importo non significativo). Si considera ammissibile, anche in relazione alla tipologia e all’urgenza delle spese, la liquidazione delle somme anche prima della terapia o dell’intervento, sulla base di preventivi o altri documenti che il fondo ritenga idonei, ferma restando l’esigenza di acquisire successivamente dall’iscritto la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta. Così come si reputa possibile comprendere nell’ambito della spesa sanitaria le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al lavoratore beneficiario dell’anticipazione. Con riferimento all’acquisto prima casa, per la quale l’anticipazione arriva al 75% e si può richiedere dopo otto anni di iscrizione, è da intendersi possibile non solo se è l’iscritto ad effettuare l’acquisto, ma anche quando l’acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest’ultimo di disporre del relativo importo.

Quanto agli ulteriori soggetti intestatari del bene acquistato, si ritiene che il beneficio possa essere concesso anche nel caso in cui l’acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell’iscritto in regime di comunione legale dei beni. Circa i modi di acquisto del diritto di proprietà, è possibile concedere l’anticipazione anche in fattispecie diverse dall’ordinario acquisto da terzi (tipicamente, contratto di compravendita) come l’acquisto in cooperativa e la costruzione della casa di abitazione su suolo proprio. Quanto poi alla localizzazione dell’immobile acquistato, non costituisce elemento di valutazione l’ubicazione dello stesso in Italia o all’estero.

Altra causale prevista riguarda la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa sia di proprietà dell’iscritto, sia dei figli. È quindi escluso il conseguimento dell’anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà dell’iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l’immobile sia destinato ad abitazione principale dell’iscritto (o dei suoi figli).

Gli interventi di ristrutturazione devono essere documentati in conformità alla normativa. Si possono poi chiedere anticipazioni per ulteriori esigenze dell’iscritto, decorsi otto anni dall’iscrizione e per un importo non superiore al 30%. Per l’esercizio di tale facoltà è, quindi, sufficiente la richiesta e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazioni. Con riferimento alla determinazione dell’anzianità per il conseguimento delle anticipazioni, si considerano tutti i periodi di partecipazione ai fondi maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale. La Covip evidenzia come nel computo debbano essere compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali (pip). Circa il momento da considerare per la decorrenza degli otto anni, si ritiene che debba farsi riferimento al momento dell’iscrizione, anche qualora l’adesione non coincida con la decorrenza della contribuzione. Le anticipazioni possono essere poi concesse anche durante l’eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre l’età pensionabile prevista. Le richieste possono essere reiterate, anche in riferimento a una medesima causale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell’iscrizione e il massimale erogabile. (riproduzione riservata)