di Cinzia De Stefanis 

Aiuti per la sottoscrizione di polizze assicurative a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Le polizze agevolate potranno coprire le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, i danni a strutture aziendali e gli impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche, il costo di rimozione e la distruzione degli animali morti per qualunque causa e le perdite subite a causa di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, o a seguito dell’adozione di misure di risanamento da epizoozie endemiche.

Questo è quanto si legge nel decreto del ministro delle politiche agricole Maurizio Martina 24 luglio 2015, n. 15757 che si appresta ad approdare sulla Gazzetta Ufficiale. Saranno esclusi dagli aiuti le grandi imprese, le imprese in difficoltà e quelle destinatarie di un ordine di recupero degli aiuti. Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi saranno concessi solo dopo la presentazione della domanda scritta da parte del beneficiario. La domanda di aiuto dovrà contenere il nome dell’impresa, la descrizione dei rischi coperti, le date di inizio e fine copertura, l’ubicazione delle strutture, colture e allevamenti oggetto di assicurazione e il premio assicurativo fino al 65%. L’intensità massima di aiuto sulle polizze per perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sarà limitata al 65% del costo del premio assicurativo . Per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30% della produzione. L’intensità massima di aiuto sulle polizze per danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche distruzione degli animali morti per qualunque causa e perdite subite a causa di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali è limitata al 50% del costo del premio premi assicurativo. L’assicurazione compenserà solo il costo necessario per ovviare alle perdite e non comporterà obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura, conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 702/2014. Gli aiuti non ostacoleranno il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, non saranno limitati a un’unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo e non saranno subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un’impresa stabilita.