Per gli intermediari assicurativi c’è l’obbligo della Pec

 di Cinzia De Stefanis 

 

Semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela. Con obbligo di comunicazione della Pec da parte degli intermediari assicurativi. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A (agenti), B (broker) e D (banche, intermediari finanziari ex articolo 107 del testo unico bancario, Sim e poste italiane – divisione servizi di bancoposta) del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi dovranno comunicare all’Ivass il proprio indirizzo di posta elettronica certificata trasmettendo all’indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it, una comunicazione riportante nell’oggetto il numero di iscrizione nel registro e il codice fiscale. La comunicazione all’Ivass dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli intermediari assicurativi dovrà essere effettuata a partire dal 1° ottobre 2015 e non oltre il 31 ottobre 2015. La comunicazione sarà trasmessa esclusivamente all’indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it senza ulteriori destinatari, non riporterà le informazioni nel campo di testo né conterrà allegati. L’indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it avrà esclusiva finalità di raccolta degli indirizzi di posta elettronica certificata degli intermediari mediante una procedura automatizzata. Queste le istruzioni contenute nel provvedimento Ivass del 13 luglio 2015 n. 36 in attesa di essere pubblicato in gazzetta ufficiale. Ogni messaggio di testo, istanza o documento allegato alla comunicazione non si considererà validamente trasmesso all’Istituto. Gli intermediari assicurativi, comunicheranno all’Ivass le variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata intervenute successivamente alla data del 31 ottobre 2015, inviando dal nuovo indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo vigilanza.intermediariassicurativi@pec.ivass.it una comunicazione riportante nell’oggetto la dicitura variazione Pec seguita dal numero di iscrizione nel registro e dal codice fiscale, secondo lo schema di cui all’allegato 2 del provvedimento in commento. Ricordiamo che l’Ivass con il regolamento del 3 marzo 2015 n. 8 ha provveduto, con riferimento al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese d’assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l’utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e on-line. Le misure di semplificazione introdotte sono destinate, in linea generale, a tutte le imprese operanti sul territorio della repubblica (italiane e comunitarie), a tutti gli intermediari di assicurazione (iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e nell’elenco annesso), ai contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni. Soltanto alcune disposizioni a carattere precettivo sono limitate nella loro portata alle imprese italiane e a determinate categorie di intermediari iscritti nel registro unico degli intermediari. La finalità è, pertanto, quella di realizzare una «semplificazione» sia mediante il ricorso all’innovazione tecnologica, che attraverso una riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica.