di Cinzia De Stefanis 

Arrivano le regole per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni agricole. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e hanno durata massima annuale, comunque non oltre il 31 dicembre. Limitatamente alle produzioni vegetali, le polizze coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Le polizze agevolate possono coprire perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche, costo di rimozione e la distruzione degli animali morti per qualunque causa e perdite subite a causa di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, o a seguito dell’adozione di misure di risanamento da epizoozie endemiche. Queste le istruzioni contenute nella circolare del 2 luglio 2015 n. 305 dell’Agea sulle modalità di accesso ai contributi comunitari per le coperture assicurative agricole. L’intensità massima di aiuto sulle polizze per perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali è limitata al 65% del costo del premio assicurativo. Questo per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30% della produzione. L’intensità massima di aiuto sulle polizze per danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche distruzione degli animali morti per qualunque causa e perdite subite a causa di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali è limitata al 50% del costo del premio premi assicurativo. L’assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite e non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura, conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 702/2014. Gli aiuti non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, non sono limitati a un’unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo e non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un’impresa stabilita. L’agricoltore che intende aderire al regime assicurativo deve possedere il requisito di agricoltore in attività, ai sensi dell’art. 9 del Reg. (Ue) n. 1307/2013, secondo quanto disposto dalla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015. Inoltre, prima di stipulare la polizza assicurativa, l’agricoltore deve obbligatoriamente aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso l’organismo pagatore territorialmente competente in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all’inserimento della Pec aziendale e alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo. Per le serre e gli ombrai deve essere allegata idonea documentazione di conformità agli strumenti urbanistici e norme di settore.