Tutto è partito dal reclamo di una collaboratrice di una società di consulenza e assistenza informatica, che ha contestato la condotta di una agenzia immobiliare.

Questa signora ha inviato una email «promozionale» all’agenzia, nella quale ha informato della convenienza dei servizi informatici offerti e ha invitato a sciogliere il contratto di assistenza con altra società.

Nella e-mail la signora ha indicato il numero di cellulare e ha fatto cenno a una operazione che avrebbe subito («Io la prossima settimana dovrei operarmi finalmente!!! (ho un po’ paura in realtà )»; «[ ] fatemi sapere, così passo a trovarvi prima che mi ricoverano!!»)

Che cosa è successo a questa comunicazione di posta elettronica?

Una società operante per l’agenzia ha copiato in gran parte il testo e l’ha modificato, ritoccando il prezzo offerto; poi ha girato il tutto ad almeno 200 (duecento) indirizzi di posta elettronica di altrettanti agenzie immobiliari affiliate allo stesso gruppo.

La signora in questione è venuta a conoscenza di quanto avvenuto perché successivamente ha ricevuto molte telefonate sul numero di cellulare da parte di persone che volevano sincerarsi delle sue condizioni di salute. La signora ha, quindi, presentato il reclamo al garante. Vediamo come si è difesa l’agenzia.

Innanzitutto ha riferito che la e-mail è stata allegata solo a scopo dimostrativo, senza intenti o effetti lesivi.

L’agenzia ha aggiunto di non avere effettuato trattamento di dati personali, men che meno sensibili: secondo l’agenzia non sarebbe stato un trattamento di dati sensibili il generico riferimento a una non meglio precisata «operazione». Con queste motivazioni l’agenzia ha ritenuto che non dovesse procedere a informativa e a raccolta del consenso, altrimenti non avrebbe potuto utilizzare il servizio di posta elettronica. L’agenzia ha anche aggiunto che la e-mail era partita da un computer di una società collegata.

Il Garante della privacy (provvedimento n. 242 del 23 aprile 2015) ha ritenuto fondato il reclamo e ha dato ragione alla signora, fissando i seguenti principi.

L’operazione di inviare una e-mail rappresenta una «comunicazione» di dati personali (articolo 4, comma 1, lett. l del codice della privacy).

Delle responsabilità connesse a questa comunicazione può essere chiamata a rispondere anche l’agenzia immobiliare, per conto della quale ha operato la società esterna che materialmente ha trasmesso la e-mail.

La agenzia principale è chiamata a vigilare sull’operato dei propri responsabili (art. 29 del codice), anche rispetto a operazioni di trattamento poste in essere nell’ambito di servizi esternalizzati e, nel caso specifico, è stata ritenuta responsabile delle azioni dei consulenti informatici locali.

Nel merito delle contestazioni formulate, il Garante ha accertato la trasmissione della email recante in allegato i dati personali della signora, tra cui il suo numero di cellulare; ha anche accertato che la comunicazione è avvenuta senza informare previamente l’interessata e senza acquisire il relativo consenso.

Il Garante ha ritenuto informativa e consenso preventivo presupposti necessari non già per l’utilizzo dello strumento di posta elettronica, ma per il corretto trattamento dei suoi dati personali.

Tra l’altro si è trattato di comunicazione di dati sensibili (condizioni di salute) e per la nozione di dato sanitario non è necessario indicare una specifica patologia.

Il Garante ha spiegato che la e-mail conteneva un riferimento alla persona dell’interessata e al suo prospettato «ricovero», nonché alle relative condizioni psicologiche: tutte informazioni idonee a rivelare lo stato di salute; e ciò, a prescindere dalla specifica tipologia di intervento.

Trasmette l’email originariamente inviata ha comportato un illegittimo trattamento di dati anche sensibili.

Se poi l’inoltro fosse eseguito solo per finalità dimostrative, si dovrebbe oscurare i dati identificativi degli interessati.

Alla luce degli accertamenti eseguiti, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato e ha vietato l’utilizzo ulteriore dei dati, anche se ha prescritto la conservazione della e-mail al fine di tutelare eventuali diritti in sede giudiziaria;

In effetti il garante ha sottolineato la possibilità per l’interessata di rivolgersi all’autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza dell’indebito trattamento.

© Riproduzione riservata