Ma come sono tassati anticipazioni e riscatti? Sulle anticipazioni per spese sanitarie, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, è prevista una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Per le anticipazioni erogate invece per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per ristrutturazioni edilizie, si applica invece una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Medesima imposta si applica anche sulle anticipazioni erogate per ulteriori esigenze degli aderenti (quelle cioè fino al 30% della posizione individuale).

Al fine poi di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione, la normativa prevede che, a discrezione dell’aderente alla forma pensionistica, le anticipazioni possano essere reintegrate in qualsiasi momento, mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Tale credito può anche essere utilizzato per compensare altre imposte. Per il riconoscimento del credito d’imposta occorre idonea documentazione, costituita dalla certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall’aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l’anticipazione percepita, con l’indicazione delle somme reintegrate. Tali regole sul reintegro sono applicabili alle sole anticipazioni erogate dall’1 gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere da questa data. Con riferimento ai riscatti è invece operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche. Per il riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione il prelievo è invece pari, sempre con imposta sostitutiva, al 23%. (riproduzione riservata)