Intermediari
Presunzione di legge
Responsabilità
Tutela del contraente
Autore: Arrigo Nobile
ASSINEWS 266 – luglio-agosto 2015
Un recente quesito indirizzato da un nostro lettore alla rubrica “L’esperto risponde” per le diverse implicazioni che esso ha sollevato ci ha spinti a tradurre la risposta in un articolo.
Un broker di assicurazioni aveva infatti chiesto, se dal Regolamento IVASS (più correttamente nel caso specifico dal Regolamento ISVAP n. 5/2006) fosse previsto che un suo collaboratore iscritto alla sezione “E” del Registro unico degli intermediari (RUI) possa detenere un conto (bancario o postale) dedicato agli incassi, sul quale ricevere bonifici e versare assegni e contanti, importi da bonificare quindi con periodicità di dieci giorni sul conto dedicato alle riscossioni del broker.
A rendere complessa la risposta concorrono più circostanze: il fatto che a proporre la domanda sia stato un broker di assicurazioni, il quale proprio per scelta professionale è destinato ad intermediare contratti di assicurazione presso una pluralità di imprese di assicurazioni, con le quali non intrattiene alcun rapporto; l’ulteriore fatto che la natura del conto bancario o postale intestato al suo collaboratore iscritto in sez. “E” dipende anzitutto dal preventivo rilascio al broker dell’autorizzazione alla riscossione dei premi da parte di tutte le diverse imprese presso le quali egli appoggia gli affari dei suoi clienti, o solo da una parte di esse, o da nessuna.A quest’ultimo proposito viene in considerazione l’art. 118, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, secondo il quale il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazioni.
Si tratta in tutta evidenza di una presunzione di legge istituita nell’interesse del contraente dell’assicurazione, il quale, grazie a tale disposizione, ha la tranquillità che il premio pagato all’intermediario o ai suoi collaboratori e da essi quietanzato ha piena validità ai fini dell’efficacia del contratto di assicurazione.
Tale presunzione, tuttavia, è sempre operante solo quando il premio di assicurazione è riscosso da agenti (Sez. A) o da banche, intermediari finanziari, sim, poste italiane (Sez. D), nonché dai loro collaboratori (Sez. E), in quanto gli iscritti in Sez. A e D agiscono sempre in veste di preposti dell’impresa di assicurazioni, la quale, pertanto, è tenuta a rispondere del loro operato, anche nell’ipotesi in cui i premi riscossi non pervengano materialmente e tempestivamente alla medesima.
Per contro il broker non è mai un preposto dell’impresa di assicurazioni e, coerentemente, il comma 2 dell’art. 118 del Codice si affretta a precisare che la presunzione istituita dal comma 1 trova applicazione soltanto se l’impresa di assicurazione lo abbia preventivamente autorizzato alla riscossione del premio e, quindi, almeno per questa incombenza, lo abbia preposto.
Affinché il contraente di una polizza di assicurazione intermediata da un broker venga preventivamente reso edotto della operatività o meno nei suoi confronti della descritta presunzione, l’art. 55, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 obbliga il broker ad informare il contraente, prima della sottoscrizione del contratto, se egli ed i suoi collaboratori sono stati autorizzati o meno alla riscossione del premio.
Tale informazione deve essere contenuta nel modello 7B, che ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a) del citato Regolamento deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto, consentendogli così di regolarsi conseguentemente.
Va anche ricordato che una falsa dichiarazione è sanzionata sempre dallo stesso Regolamento con la radiazione dal Registro degli intermediari [art. 62, comma 2, lett. a), punto 3/bis)]. Naturalmente, anche in assenza di autorizzazione all’incasso dei premi, il broker ed i suoi collaboratori (Sez. E) possono riscuoterli, se il contraente della polizza, benché informato della non operatività della presunzione istituita dal comma 1 dell’art. 118 del Codice, decide ugualmente di versarli nelle loro mani. E va soggiunto che coloro che versano il premio ad un broker o ad un suo collaboratore (Sez. E) fruiscono ugualmente di tutela anche nell’ipotesi che l’impresa di assicurazioni non li abbia autorizzati alla riscossione grazie all’assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale e al fondo di garanzia istituito presso la Consap, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a., anche se tali tutele operano in forma meno diretta della riferita presunzione di legge. Ciò detto, il quadro normativo necessario a formulare una corretta risposta alla domanda iniziale va completato con la menzione di altre disposizioni normative.
A questo riguardo va anzitutto segnalato che l’iscritto in Sezione “E”, a prescindere dall’intermediario di primo livello (A,B,D) per il quale opera, può essere dotato o dotarsi di un conto bancario o postale separato, avente cioè le caratteristiche di cui all’art 117, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, sul quale immettere la riscossione dei premi.
All’iscritto in Sez. E non è, invece, consentito il ricorso diretto alla fideiussione bancaria in sostituzione del conto separato (art. 117, comma 3/bis, del Codice e art. 54/bis, comma 1, del Reg. ISVAP n. 5/2006).
La fideiussione bancaria, alla quale il broker può ricorrere in sostituzione dell’obbligo di tenuta del conto separato, se l’ente fideiussore accetta, può anche essere estesa alla riscossione dei premi effettuata dai collaboratori (Sez. E) del broker. Al riguardo non esiste norma espressa, ma neppure norma contraria e neppure si intravvedono ostacoli di ordine sistematico ad una tale estensione.
Va anche osservato che la fideiussione bancaria, in quanto sostitutiva dell’obbligo di separazione patrimoniale dei premi riscossi, se stipulata dal broker, non dovrebbe necessariamente avere per oggetto i premi riscossi da lui ed eventualmente dai suoi collaboratori per conto di imprese che non lo abbiano autorizzato alla riscossione, ma soltanto i premi riscossi per conto di imprese che lo abbiano autorizzato. Lo si evincerebbe dalla coordinata sequenza delle seguenti disposizioni del Regolamento ISVAP n. 5/2006: art. 54, comma 3; art. 54 bis; art. 55.
Si è usato il condizionale, perché illegittimamente il comma 3 dell’art. 54 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ha esonerato il broker, che non abbia fatto ricorso alla fideiussione bancaria di cui al successivo art. 54/bis, dall’obbligo di separazione patrimoniale dei premi riscossi, qualora non sia stato autorizzato dall’impresa alla loro riscossione.
Infatti, non solo tale esonero si pone in palese violazione della delega regolamentare accordata dal Codice delle assicurazioni private all’ISVAP rispetto a quanto stabilito dall’art. 117, comma 1, dello stesso Codice, norma che non prevede affatto tale esenzione, ma l’esonero contrasta con palesi motivi di ordine sistematico, fra i quali non è rinvenibile alcuna plausibile ragione per la quale un intermediario abilitato quale il broker non sia tenuto all’obbligo di separare dal proprio patrimonio i premi di assicurazione riscossi in relazione al fatto che non sia stato autorizzato dall’impresa alla loro riscossione e non, invece, anche e soprattutto per questo motivo.
Si potrebbe obiettare, che il broker offre alla propria clientela la tutela del Fondo di Garanzia, ma è facile replicare che ciò malgrado le imprese di assicurazione non concedono indistintamente a tutti i brokers l’autorizzazione a riscuotere i premi, così come non tutti i brokers riescono ad ottenere dal sistema bancario il rilascio della fideiussione sostitutiva dell’obbligo di separazione patrimoniale dei premi riscossi, considerazioni che avrebbero dovuto indurre vieppiù a non istituire siffatta eccezione alla norma primaria.
Altro problema comporta la gestione dei premi riscossi dal broker, quando egli debba provvedere alla loro separazione patrimoniale, problema che si riflette, benché in dimensioni minori, anche sugli agenti di assicurazione plurimandatari.
Per la verità l’appena menzionato art. 54 al secondo comma prevede che gli intermediari che operano per più imprese adottino nella gestione del conto separato procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione dei premi ivi versati alle singole imprese. Nella realtà l’ostacolo maggiore ad una gestione del conto separato così complessa viene soprattutto dalle banche, fatto che ha costretto i brokers privi di fideiussione, autorizzati alla riscossione da una pluralità di imprese, ad aprire un pari numero di conti separati e ad aprirne almeno aggiuntivamente un altro per accogliere i premi delle imprese che non lo hanno autorizzato alla riscossione, il tutto con evidente lievitazione dei costi diretti e indiretti.
Naturalmente le questioni fin qui affrontate si riflettono anche sui collaboratori (Sez. E) del broker e, talvolta, si complicano ulteriormente, allorquando si ravvisa la necessità o l’opportunità di dotare costoro di un conto bancario, sul quale far affluire i premi riscossi.
Se vi è fideiussione bancaria stipulata dal broker, estesa anche alla riscossione dei premi da parte dei collaboratori (Sez. E), basta un unico ordinario conto bancario, sul quale far affluire i premi riscossi per conto di tutte le imprese, sia di quelle che abbiano autorizzato la riscossione, sia di quelle che non lo abbiano fatto.
Se, invece, il broker non si è dotato di fideiussione bancaria, o di fideiussione bancaria non estesa alla riscossione dei premi effettuata dai collaboratori (Sez. E), anche questi ultimi si troveranno nelle stesse difficoltà già sopra descritte.
Infine va ricordato che tutti gli intermediari di assicurazione, di primo e di secondo livello, nel procedere alla riscossione dei premi sono tenuti all’osservanza delle modalità per essa prescritte dall’art. 47, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (assegni bancari, postali, circolari, tutti non trasferibili, bonifico bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, denaro contante solo quando consentito ed entro i limiti previsti).
Il broker, come anche gli altri intermediari di primo livello, può essere chiamato a rispondere dell’inosservanza da parte dei propri collaboratori delle modalità di riscossione dei premi (culpa in vigilando), circostanza che introduce ulteriori temi sui mezzi di controllo, temi esulanti tuttavia da quello che con questo intervento l’autore si è prefisso.
Interventi sull’argomento trattato possono essere inviati a: info@assinews.it