Con decreto 25 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato gli importi previsti dall’art. 139, comma 1, del Codice delle Assicurazioni, in materia di risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da incidenti stradali, in misura corrispondente alla variazione percentuale dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo, pari a -0,3% (v. allegato, D.M. nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, s.g. n. 162).

I nuovi importi, rideterminati da ultimo con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono:
a) Euro 793,52 per il primo punto percentuale di invalidità permanente;
b) Euro 46,29 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta.

Il decreto stabilisce che l’aggiornamento degli importi venga applicato a decorrere dal mese di aprile 2015, vale a dire ai sinistri accaduti a decorrere dal 1° aprile 2015.