di Carlo Giuro

Domanda. Uno dei grandi temi nell’ambito dei servizi bancari e finanziari (mutui, conti correnti) è quello della portabilità. Cosa si prevede in materia di previdenza complementare?

Risposta. La normativa in materia di fondi pensione e pip si basa su una forte trasparenza di mercato, propedeutica ad un mercato competitivo e quindi ad una libera mobilità delle posizioni. Si vuole garantire cioè una corretta e piena informazione al risparmiatore in maniera tale che possa acquisire la necessaria consapevolezza per assumere le scelte più adeguate.

D. Quali sono i profili cui si fa riferimento?

R. Si pensi ad esempio alla possibilità per il risparmiatore di poter consultare sul sito della Covip l’Indicatore sintetico di costo (Isc) (peraltro contenuto e riportato anche nella documentazione contrattuale) e i rendimenti di tutte le forme previdenziali o alle previsioni in materia di informativa agli aderenti. La disciplina dispone poi che gli statuti e i regolamenti degli strumenti complementari stabiliscano le modalità di esercizio relative alla portabilità non potendo al contempo contenere clausole che risultino anche di fatto limitative del diritto alla portabilità. Si ribadisce anche che debbano considerarsi inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità.

D. Quando è possibile trasferire la propria posizione previdenziale?

R. L’aderente ha la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica decorsi due anni dalla data di partecipazione ad uno strumento (fino al 31 dicembre 2006 il periodo di permanenza minimo era invece di tre anni e per Fondinps il termine di portabilità è ridotto a un anno).

D. Ho sentito che esistono però particolarità per quel che riguarda i lavoratori dipendenti

R. Secondo la normativa attuale esiste una limitazione in merito al contributo datoriale per le forme collettive, possibile solo nei limiti e con le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi.

D. Le novità nel disegno di legge sulla concorrenza?

R. Nel disegno di legge sulla concorrenza varato dal Governo e in discussione in Parlamento si consente da un lato alle fonti istitutive l’ampliamento della platea dei potenziali destinatari dei fondi pensione collettivi (con particolare riferimento ai fondi pensione negoziali e ai fondi pensione preesistenti) che potranno rivolgersi anche a collettività diverse rispetto all’ambito individuato in via statutaria e recepire adesioni individuali. In maniera simmetrica in materia di portabilità si dispone che sarà possibile il trasferimento, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti, anche del contributo datoriale, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni limitativi. È questa disposizione in particolare l’oggetto del contendere. Si va allora verso un mercato fortemente concorrenziale.