L’accesso al dossier sarà consentito solo al personale sanitario coinvolto nella cura. Ogni accesso e ogni operazione effettuata, anche la semplice consultazione, saranno tracciati e registrati automaticamente in appositi file di log che la struttura dovrà conservare per almeno 24 mesi. In tale quadro, le strutture sanitarie dovranno fornire all’interessato un riscontro alla richiesta di conoscere gli accessi eseguiti sul proprio dossier con l’indicazione della struttura/reparto che ha effettuato l’accesso, e anche della data e dell’ora dello stesso. Il titolare del trattamento o un suo delegato deve fornire riscontro alla richiesta di accesso dell’interessato entro 15 giorni dal suo ricevimento. Se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, oppure ricorre altro giustificato motivo, il titolare o un suo delegato ne danno comunicazione all’interessato e in tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Sono esclusi dall’accesso alle informazioni contenute del dossier periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, e anche il personale medico nell’esercizio di attività medico-legale (per esempio visite per l’accertamento dell’idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni). L’insieme delle informazioni sanitarie trattate mediante il dossier sanitario costituisce una banca dati di significativo rilievo non solo clinico ma anche economico. Al fine di scongiurare il rischio di un accesso da parte di soggetti non autorizzati o di comunicazione a terzi da parte di soggetti a ciò abilitati, è necessario, pertanto, che la struttura sanitaria ponga attenzione nell’individuazione dei profili di autorizzazione e nella formazione dei soggetti abilitati.