Nei contratti di assicurazione RC auto con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 1901 c.c. (mancato pagamento del premio).

Ne consegue che, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione – e chi l’ha messo in circolazione incorrerà nella relativa sanzione amministrativa – a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce la risoluzione di diritto del contratto (art. 1901, comma 3, c.c.).

Cassazione civile  sez. III, sentenza del 14 marzo 2014 n. 5944