di Cinzia De Stefanis  

 

In arrivo i mini-bond a supporto delle piccole e medie imprese. L’ossigeno alle pmi arriva dalla finanza agevolata. Le pmi potranno ottenere maggiore liquidità finanziaria accrescendo la diffusione dei minibond nei portafogli degli investitori istituzionali, attraverso l’aumento del numero dei soggetti acquirenti di tali strumenti e grazie anche all’introduzione di semplificazioni procedurali. I mini-bond saranno garantiti dallo stato attraverso il fondo centrale pmi gestito dal Mise. I mini-bond potranno avere una durata compresa tra i 36 e i 120 mesi. La garanzia del fondo potrò essere pari al 50 per cento dell’ammontare dell’operazione sottostante, nel caso sia previsto un rimborso a rata. Tale percentuale scende al 30 nel caso di un rimborso in un’unica rata. Potranno richiedere la garanzia diretta del fondo, le banche, gli intermediari finanziari e i gestori a fronte di singole di operazioni di sottoscrizione di mini-bond, ovvero su portafogli di mini-bond. L’importo massimo che garantirà il fondo per ogni singola pmi beneficiaria, è pari a euro 1,5 milioni. Questo è quanto contenuto nel decreto interministeriale (anticipato da ItaliaOggi il 19 giugno 2014) emanato dal Mise di concerto con il Mef del 5 giugno scorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2014 n. 172. Ricordiamo che il decreto sui mini-bond (composto di 16 articoli) è attuativo dell’articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge n. 145/2013 (cd. Destinazione Italia), il quale ha previsto che la garanzia del fondo pmi possa essere concessa, in aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, in favore dei gestori che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari emessi da pmi). A disposizione del fondo 50 mln di euro (che potrebbero raddoppiare a 100 milioni di euro con un successivo decreto del Mise) per garantire l’emissione dei mini-bond.

Ammissione fondo. Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia del fondo, le operazioni di sottoscrizione di mini-bond, sia presentate singolarmente per la garanzia del Fondo sia comprese nell’ambito di un portafoglio di mini-bond, devono riguardare mini-bond aventi, ciascuno, le seguenti caratteristiche: essere finalizzati al finanziamento dell’attività d’impresa, non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale, le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota del consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del fondo, avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi e non essere assistite coperta dalla garanzia del fondo. Qualora i mini-bond prevedano la possibilità di conversione, la garanzia concessa dal fondo ha efficacia fino alla data dell’eventuale esercizio dell’opzione di conversione del mini-bond.

Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia. Le richieste di garanzia su singole operazioni di sottoscrizione di mini-bond d sono presentate dai soggetti richiedenti secondo le modalità stabilite nelle disposizioni operative del fondo pmi. Ai fini dell’ammissione alla garanzia del fondo, i soggetti beneficiari finali sono valutati sulla base dei modelli di scoring e relativa metodologia di applicazione previsti dalle disposizioni operative del fondo.

Ammontare portafoglio. L’ammontare del portafoglio di mini-bond, ai fini dell’accesso alla garanzia del fondo, non può essere inferiore a 50 milioni di euro e superiore a 300 milioni. I soggetti richiedenti, entro tre mesi dalla delibera positiva di concessione della garanzia, versano al fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione «una tantum».

Garanzia mini-bond. La garanzia del fondo può essere concessa ai soggetti richiedenti (banche, gestori e intermediari) a fronte della singola operazione di sottoscrizione di mini-bond, nelle seguenti misure fino al 50 percento dell’ammontare dell’operazione sottostante, nel caso in cui la stessa preveda un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento (amortising mini-bond) e fino al 30% dell’ammontare dell’operazione sottostante, nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza (bullet mini-bond).

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