di Carlo Giuro

La Covip ha pubblicato una circolare con cui chiarisce il trattamento dei costi nel caso in cui venga posto in essere l’investimento in parti di organismo di investimento collettivo (Oicr). L’intervento si colloca nella tendenza in atto a rafforzare il ruolo di investitori istituzionali dei fondi pensione consentendone al contempo una maggiore diversificazione di portafoglio attraverso l’ampliamento dell’ universo investibile. Su tale profilo si è in attesa della revisione in atto della disciplina degli investimenti attuale di cui al decreto 703/1996 che recentemente ha ricevuto un sostanziale via libera da parte del Consiglio di Stato. Nel frattempo la Covip sta cercando di esaminare le istanze arrivate dagli operatori finalizzate a trovare soluzioni, anche in termini di revisione di principi o regole esistenti, che possono facilitare l’accesso dei fondi pensione a investimenti non tradizionali. Rileva in questo contesto, osserva l’Autorità di Vigilanza, l’effettiva possibilità dei fondi pensione di accedere a prodotti di risparmio gestito che, anche con quote contenute, consentano di realizzare indirettamente l’obiettivo. La «barriera» rappresentata dagli operatori è costituita dal fatto che i costi di detti strumenti sono spesso superiori alle commissioni di gestione applicate ai fondi pensione gestiti ragion per la quale si invita a valutare la possibilità di superare il divieto di duplicazione delle commissioni nei termini attualmente vigenti. La Commissione precisa allora che si consente fin d’ora la possibilità di prevedere un superamento dei divieto di cumulo dei costi con una serie di limiti e con modalità specifiche. In particolare per investimenti in Oicr collegati, vale a dire Oicr promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del fondo pensione da altre società del medesimo gruppo di appartenenza, dal compenso della società che gestisce il fondo pensione sarà dedotta la remunerazione complessiva (commissione di gestione ed eventuali commissioni di incentivo) percepita dal gestore del fondo collegato. In caso di investimento in Oicr diversi da quelli collegati sul fondo potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili dagli Oicr sottostanti. Resta in ogni modo fermo, precisa la Covip, che sul fondo pensione non vengano fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote di parti di Oicr coerentemente con quanto già previsto. (riproduzione riservata)