di Daniele Cirioli 

 

Obbligatoria la valutazione dello stress lavoro correlato per militari, poliziotti, vigili del fuoco, guardie carcerarie e per le strutture di protezione civile. Per tale rischio, infatti, non incidono le «particolari esigenze connesse al servizio espletato» che, ordinariamente, fanno applicare il T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) con una disciplina specifica e attualmente prevista dal dm n. 450/1999. Vale invece il criterio generale per cui la valutazione dei rischi comprende «tutti» i rischi, compreso quello dello stress. Lo precisa, tra l’altro, la commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro nella nota n. 11/2014 a risposta di un quesito del Sindacato italiano lavoratori di polizia per la Cgil.

Diversi i chiarimenti richiesti: l’applicabilità del T.u. sicurezza negli ambiti del dipartimento della pubblica sicurezza; l’obbligo per lo stesso dipartimento di documentare la valutazione dei rischi, di effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, di provvedere alla formazione di tutti i lavoratori, di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls); l’applicazione dell’istituto della delega di funzioni. Anche se il quesito è stato presentato dal Sindaco di polizia, esso riguarda tutti gli ambiti per i quali, ai sensi dell’art. 3, comma 2, le disposizioni del T.u. si applicano tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio prestato, ossia forze armate e di polizia, dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile nonché dell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti di ordine e di sicurezza pubblica. In primo luogo, la commissione precisa che, ai predetti ambiti, le norme del T.u., attualmente, si applicano in base alle disposizioni specifiche previste dal dm n. 450/1999 emanato in base al vecchio dlgs n. 626/1994, opportunamente modificando i rinvii fatti a tale dlgs al T.u. Ciò in attesa dell’emanazione di nuovi decreti di attuazione.

Relativamente ai quesiti concernenti la valutazione dei rischi, la commissione precisa prima di tutto che l’esito dell’operazione «sulla base del quale può essere evidenziato o meno la sussistenza di un rischio e la sua entità» deve «essere suffragato da elementi di valutazioni la cui metodologia, concordata con gli altri soggetti (Rspp, medico competente), rientranti nelle prerogative del datore di lavoro». Per quanto riguarda il rischio stress aggiunge che poiché «è obbligo del datore di lavoro valutare ”tutti” i rischi, ne consegue che tra essi deve esserci anche il rischio da stress lavoro-correlato», precisando che «le particolari esigenze connesse al servizio espletato», oggi disciplinate dal citato dm n. 450/1999, «non incidono sull’obbligo di valutazione di questo fattore di rischio»