L’IVASS valuta positivamente l’apertura concessa dal decreto legge 91/2014, in particolare all’art. 22, che consente alle imprese di assicurazione (unitamente alle società di cartolarizzazione) di svolgere l’attività di concessione diretta di finanziamenti nei confronti delle imprese (ad eccezione delle micro-imprese),  “a condizione che l’ingresso delle imprese assicurative in tale nuovo business avvenga in maniera “controllata”, ossia tenga conto delle peculiarità dell’attività assicurativa e sia accompagnata dai necessari presidi prudenziali”, ha detto Fausto Parente, Responsabile del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza.

L’Istituto di Vigilanza, intervenuto in un’audizione al Senato (commissioni riunite, 10° e 13°), ritiene infatti che, se adeguatamente “calibrato”, l’intervento proposto sia suscettibile di conseguire gli auspicati obiettivi di politica economica (obiettivi “macro” di incentivo agli investimenti ed alla crescita economica) ed al contempo offrire (obiettivo “micro”) una maggiore/migliore possibilità di investimento per le imprese assicurative, nel rispetto della necessaria prudenza (sicurezza, redditività, liquidità e diversificazione) che la normativa di settore richiede nelle scelte d’investimento in modo da garantire la copertura degli impegni assunti verso gli assicurati.

Più in particolare, l’Istituto ritiene importante che i richiamati criteri previsti dal decreto (il coinvolgimento attivo di una banca ed il mantenimento di “un significativo interesse economico nell’operazione”) siano mantenuti e che gli stessi siano affiancati da altri di dettaglio (che saranno specificati nella regolamentazione attuativa), necessari affinché il maggior ricorso a forme alternative di credito alle imprese rispetto al canale bancario tradizionale costituisca un’opportunità per il settore assicurativo e non una minaccia”.

In sostanza l’IVASS ritiene che:

– la selezione dei prenditori dei finanziamenti debba essere realizzata da una banca. Poiché il mestiere principale dell’assicuratore è quello di assumere e gestire “rischi assicurativi” e non quello di valutare il merito creditizio dei potenziali debitori, si ritiene indispensabile il coinvolgimento di una banca per la valutazione del rischio di credito;

– la banca trattenga un significativo interesse economico dell’operazione fino alla scadenza. Tale previsione garantisce un pieno allineamento degli interessi che è il presupposto imprescindibile per garantire il successo della norma, pur nel rispetto del diverso contributo a cui gli intermediari assicurativi e bancari sono chiamati.

L’Istituto auspica anche che le imprese dotate di minori competenze e risorse da dedicare alla valutazione e monitoraggio dei rischi di credito decidano di realizzare l’investimento in finanziamenti in maniera indiretta, attraverso il ricorso a fondi di credito e/o cartolarizzazioni.

Dal canto suo Bankitalia (intervenuta sempre in audizione) ha alzato l’attenzione su possibili rischi di arbitraggi regolamentari. Un’eventualità che potrebbe interessare i conglomerati assicurativo-bancari, su cui già si era espressa l’Abi, chiedendo uguali regole per gli istituti di credito e le compagnie. Il rischio potrebbe essere per esempio lo spostamento di un credito dalla banca all’assicurazione in caso di vantaggi contabili o di bilancio. Le nuove regole di Solvency 2 delle assicurazioni “contribuiranno a colmare le differenze normative tra i due settori”, ma partiranno soltanto a gennaio 2016, mentre i nuovi finanziamenti dovrebbero partire prima.