di Dario Ferrara  

 

«Il fatto non sussiste». Non si può condannare il presidente del consiglio di amministrazione della società solo perché un operaio è caduto dalla scala nel tentativo di far riprendere la produzione: anche se manca una delega ad hoc per la sicurezza, è escluso che il legale rappresentante della grande impresa possa essere chiamato a rispondere penalmente dopo un infortunio che ben poteva essere evitato se solo il caporeparto avesse vigilato. E ciò perché verificare che l’attrezzo sia utilizzato secondo le prescrizioni della casa produttrice non richiede particolari poteri organizzativi o impegni di spesa: è un compito che può ritenersi implicito nell’articolazione dell’impresa in reparti. Ancora. Non si può gettare la croce addosso al preposto della sicurezza senza il giudizio controfattuale, cioè senza stabilire che il sinistro non si sarebbe verificato se la scala dalla quale è caduto l’operaio fosse stata usata correttamente a forbice, come prevedono le istruzioni, e non invece appoggiata contro il muro. È quanto emerge dalla sentenza 33417/14, pubblicata il 29 luglio dalla sesta sezione penale della Cassazione.

 

Motivazione contraddittoria. È contraddittoria la sentenza che condannava a 15 giorni di carcere (pena sospesa) il presidente della cooperativa di macellazione carni: da una parte si riconosce che l’azienda è grande, perché dà lavoro a mille persone in un’area di oltre 10 mila metri quadrati, dall’altra si condanna per l’infortunio il legale rappresentante della società, nonostante sotto di lui nell’organigramma ci sia il direttore dello stabilimento, oltre che i singoli capi reparto. L’imprenditore si trova a rispondere di una responsabilità oggettiva, nonostante manchi una delega formale: deve ritenersi che la presenza in fabbrica di direttori di linea implica un trasferimento implicito delle responsabilità di vigilanza che scaturiscono dai compiti istituzionali svolti dalle figure preposte ai reparti; non si può infatti negare che l’impresa abbia comunque un’organizzazione complessa. Il direttore di linea e il caporeparto sono di per sé destinatari dell’osservanza delle norme antinfortunistiche. E non può essere il presidente del cda a controllare se nello stabilimento la scala si usa o meno aperta a forbice. Di più: l’operaio è semplicemente scivolato dai pioli e dunque non si può escludere che l’infortunio si sarebbe verificato ugualmente anche se la scala non fosse stata soltanto appoggiata al muro.

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