Per la configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, tale stato può essere accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle altre ipotesi che conservano rilievo penale.
Tale principio può essere ulteriormente sviluppato, nel senso che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale, verificare la presenza di altri elementi indiziari.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza del 25 marzo 2014 n. 13999