di Roberta Castellarin

Assogestioni ha analizzato il decreto di attuazione della normativa Fatca sullo scambio di informazioni Italia-Usa. Ne emerge che solo i fondi che siano prevalentemente investiti in attività finanziarie sono considerati istituzioni finanziarie italiane tenute agli adempimenti Fatca. Il documento di Assogestioni ricorda che lo scorso 2 luglio il ministero delle Finanze, in attesa del completamento dell’iter legislativo del disegno di legge di ratifica dell’Accordo Italia- Usa per l’attuazione della normativa Fatca, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 giugno 2014, ha pubblicato, a fini informativi, lo schema di decreto ministeriale, già posto in consultazione nell’aprile scorso. «Tale schema conferma la volontà del legislatore italiano di mutuare la definizione di istituzioni finanziarie con specifico riferimento alle entità di investimento contenuta nei Regolamenti statunitensi (Final Regulations), in luogo della corrispondente nozione presente nel citato accordo. Gli impatti di tale scelta saranno notevoli per l’industria del risparmio gestito, comportando una riduzione degli adempimenti previsti a carico di taluni Organismi d’investimento collettivo del risparmio (Oicr, ossia i fondi)», sottolinea la nota dell’Associazione dei gestori. Come evidenziato in più occasioni da Assogestioni, solo gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (Oicr) che siano prevalentemente investiti in attività finanziarie sono considerati «istituzioni finanziarie italiane» tenute agli adempimenti Fatca («Reporting»); gli altri Oicr (ad esempio, i fondi immobiliari direttamente investiti in beni immobili) sono entità non finanziarie, come tali escluse dagli obblighi previsti dall’Accordo e dalla relativa normativa di attuazione. Nello schema di decreto viene, inoltre, confermata la possibilità, per quegli Oicr che siano istituzioni finanziarie, di non adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa Fatca in quanto istituzioni finanziarie italiane «Non-Reporting», qualora presentino determinati requisiti mutuati dalle disposizioni regolamentari d’Oltreoceano ovvero quelli previsti nell’Allegato II all’Accordo Italia-Usa. Al riguardo, lo schema di decreto distingue due sottocategorie di istituzioni «Non-Reporting», ossia quelle «Registered Deemed- Compliant», che sono tenute a registrarsi presso il Fisco statunitense (Irs) entro il prossimo 30 novembre al fine di ottenere un proprio codice identificativo (Giin) e quelle «Certified Deemed-Compliant», per le quali è previsto solo l’obbligo di certificare il possesso dei requisiti stabiliti. Rientrano nella prima fattispecie gli Oicr «qualified», ossia che abbiano sostanzialmente come partecipanti «investitori istituzionali» (quali istituzioni finanziarie conformi alla normativa Fatca, beneficiari effettivi esenti ecc.) nonché gli Oicr «restricted», ossia che vietano la detenzione, diretta o indiretta, di proprie partecipazioni da parte di investitori statunitensi e di istituzioni finanziarie non conformi alla normativa Fatca. Sono, invece, istituzioni finanziarie «Non-Reporting» del tipo «certified» quegli Oicr le cui partecipazioni siano interamente detenute tramite altre istituzioni finanziarie che siano conformi alla normativa in commento (ad esempio, tramite una società di gestione accentrata). Infine, per i fondi che, non presentando le suddette caratteristiche, siano qualificati come istituzioni finanziarie «Reporting » viene prevista la possibilità, in alternativa all’adempimento diretto degli obblighi Fatca, di incaricare altra istituzione finanziaria che assume il ruolo di «entità sponsor». (riproduzione riservata)