Previdenza

Per agenti e rappresentanti di commercio le prestazioni integrative non saranno più sufficienti!

Autore: Alberto Cauzzi e Maria Elisa Scipioni
ASSINEWS 255 – luglio – agosto 2014

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono a tutt’oggi l’unica categoria professionale ad avere l’obbligo della doppia contribuzione, INPS ed ENASARCO.
Nello specifico la Fondazione, costituita con delibera del consiglio di amministrazione del 27/11/1996, è un organismo di diritto privato che persegue finalità di pubblico interesse nel settore della previdenza obbligatoria, dell’assistenza, della formazione e qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio. Eredita la privatizzazione dell’ente istituito dal 1939 che ha storicamente gestito inizialmente l’indennità di fine rapporto e successivamente la previdenza e assistenza della categoria. In base alla legge 613/66, gli stessi soggetti hanno l’obbligo di essere iscritti anche all’INPS, gestione speciale commercianti; pertanto le prestazioni ENASARCO assumono natura integrativa del trattamento INPS (si sommano alle pensioni concesse dall’istituto).
Attualmente l’Enasarco rappresenta la sola “previdenza integrativa” a essere disposta come obbligatoria nel nostro Paese. La stessa natura integrativa delle prestazioni concesse dalla Fondazione ha generato una serie di problematiche. A differenza degli altri lavoratori iscritti a un fondo di previdenza obbligatoria infatti, i contributi versati all’Enasarco da agenti e rappresentati di commercio non possono essere oggetto né di ricongiunzione, né di totalizzazione. Le motivazioni sono riconducibili essenzialmente allo scopo e alle disposizioni che regolano i predetti istituti, in quanto il cumulo dei periodi assicurativi è previsto tra fondi previdenziali obbligatori (assicurazione generale obbligatoria, Ago, dei lavoratori dipendenti) e quelli esclusivi, sostitutivi o esonerativi di tale assicurazione generale obbligatoria. Gli iscritti all’Enasarco sono da sempre esclusi dal cumulare i loro versamenti con contributi obbligatori all’Inps o ad altro ente, né con le forme della ricongiunzione, anche se a pagamento, né con quelle della totalizzazione proprio per la natura integrativa delle prestazioni erogate dall’ente. CONTENUTO A PAGAMENTO
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