Se la residenza è in uno stato a fiscalità privilegiata le regole cambiano. I dividendi qualificati distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità privilegiata concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo del socio (salvo risposta positiva ad apposito interpello). Se vi è l’intervento di un intermediario lo stesso applica una ritenuta. I dividendi non qualificati di partecipazione quotata sono tassati mediante ritenuta applicata dall’intermediario. In caso contrario il dividendo deve essere indicato nel quadro RM. Se invece i dividendi non qualificati derivano da una partecipazione non quotata tornano le regole viste per le partecipazioni qualificate. È prevista infatti la tassazione dei dividendi nella misura del 100%. Se c’è intervento dell’intermediario si applica la ritenuta d’acconto. I dividendi che non subiscono una tassazione sostitutiva devono essere indicati nel quadro RL del modello unico. Regole ancora differenti valgono invece nel caso di dividendi percepiti da società di persone e imprese individuali. In questa ipotesi non rileva il tipo di partecipazione: per la partecipazione al reddito derivante da partecipazioni in soggetti Ires detenute da società di persone la misura a cui assoggettare a imposta il dividendo è pari al 49,72%. Nessuna novità è prevista in questa ipotesi.